Il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani

Avviso scaduto il 31 ottobre 2015: vai al Decreto n.4750 del 23-10-2015Cosa succederà:
la misura ripartirà nei primi mesi del 2016 indirizzando il cofinanziamento regionale secondo una logica qualitativa più mirata in termini di contenuto formativo. Tra gli obiettivi quello di fornire alle imprese occasioni di innovazione e inserimento di personale qualificato garantendo così una migliore occupabilità dei giovani. Vedi la Delibera n.996 del 19/10/2015

COSA PREVEDEVA L’AVVISO

Attraverso il progetto Giovanisì la Regione Toscana offre ai giovani la possibilità di prepararsi al mondo del lavoro con un’adeguata formazione e promuove con il cofinanziamento regionale l’attivazione di tirocini non curriculari.
Con il Decreto Dirigenziale n. 3293 del 26-06-2015 la Regione Toscana ha approvato il nuovo Avviso pubblico per i tirocini non curriculari Giovanisì. L’avviso è attivo fino al 31 ottobre 2015.

Target

Se hai dai 18 ai 30 anni (non compiuti) e sei all’interno di un percorso di studio o formazione, puoi usufruire dell’opportunità dei tirocini non curriculari Giovanisì cofinanziati dalla Regione Toscana con 300 euro mensili dei 500 obbligatori secondo la Legge Regionale n.32 del 2002 (e successive modifiche e integrazioni fatte a partire dal 2012).

Se hai dai 18 ai 30 anni (non compiuti) e non studi né lavori (Neet), puoi usufruire dell’opportunità dei tirocini non curriculari Garanzia Giovani. Vai alla pagina dedicata.

La legge regionale

La Regione Toscana il 27 gennaio 2012 ha approvato la Legge Regionale 3 del 2012 (“Modifiche alla Legge Regionale n.32 del 26 luglio – Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di tirocini”. La Legge è entrata in vigore il 31 marzo 2012 con la pubblicazione sul BURT delle modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n.47/R dell’8 agosto 2003 in materia di tirocini. La legge norma in maniera completa e esaustiva la materia dei tirocini, ne evita un uso distorto e fa in modo che esso sia effettivamente un’opportunità reale di apprendimento e di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Con questa legge infatti la Regione tutela il tirocinio non curriculare quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati. In particolare le tipologie di tirocinio non curriculari si distinguono in:
a) tirocini di formazione e orientamento (per neolaureati e neodiplomati);
b) i tirocini di inserimento al lavoro (per inoccupati);
c) tirocini di reinserimento al lavoro (per disoccupati);
d) i tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro destinati a categorie di soggetti svantaggiati.

La Legge regionale rende obbligatoria la retribuzione di almeno 500 euro mensili lordi per i tirocini non curriculari con la possibilità da parte del soggetto ospitante, sia pubblico che privato, di richiedere un rimborso di 300 euro da parte della Regione.

Destinatari del cofinanziamento regionale

Possono accedere al cofinanziamento della Regione Toscana per il rimborso dei tirocini non curriculari Giovanisì sia i soggetti ospitanti privati che pubblici:

  • Per i soggetti ospitanti privati, il numero di tirocini attivati contemporaneamente in essere, con riferimento alla singola unità produttiva, deve essere proporzionato alle dimensioni dei soggetti stessi, con i seguenti limiti:
    – i soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l’attivazione di tirocini, salvo che nei seguenti casi, per i quali è consentito un tirocinante:
    1) per le aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale operanti nei settori indicati nell’articolo 8 e nell’ allegato A del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 55/R del 2009, (Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 “Norme in materia di artigianato“);
    2) per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella sezione specifica dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, ai sensi dell’articolo 5 della L.R. n.45 del 2007 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), a condizione che il progetto formativo non abbia ad oggetto le attività di cui alla L.R. n. 30 del 2003 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);
    3) per le imprese “start-up innovative” di cui all’articolo 25, comma 2 del D.L. 18 n. 179 del 2012,  (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 2012, che risultino iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese prevista dall’articolo 25, comma 8 del D.L. 179 del 2012;
    – per i soggetti ospitanti che hanno fino a sei dipendenti a tempo indeterminato è consentito un tirocinante;
    – per i soggetti ospitanti che hanno tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato sono ammessi due tirocinanti;
    – per i soggetti ospitanti che hanno venti o più dipendenti a tempo indeterminato, è consentito un numero massimo di tirocini non superiore al dieci per cento del personale dipendente a tempo indeterminato.
  • Per i soggetti ospitanti pubblici è consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato.

Il soggetto ospitante deve inoltre:

    • essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla L. 68/99;
    • non avere effettuato licenziamenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei ventiquattro mesi precedenti l’attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative;
    • non avere in corso procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative, né procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, né contratti di solidarietà difensivi per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio.

Il cofinanziamento regionale

Se il tirocinante è un giovane in età compresa tra i 18 e i 30 anni (non compiuti), la Regione Toscana, su richiesta del soggetto ospitante (vedi paragrafo ‘istruzioni per l’uso’), eroga un cofinanziamento di 300 euro mensili dei 500 obbligatori secondo la Legge Regionale 3 del 2012.
Per i soggetti disabili iscritti alla L. 68/99 e i soggetti svantaggiati (art. 17 ter comma 8 della Legge Regionale 32 del 2002) l’importo del contributo regionale è pari a 500 euro mensili e senza limiti di età. Il cofinanziamento regionale viene dato al soggetto ospitante se il tirocinante ha effettuato almeno il 70% delle presenze previste dal progetto formativo.

N.B. dal 1° Gennaio 2016 i tirocini con soggetti  disabili  e  svantaggiati presi  in  carico  dal servizio sociale professionale  e/o  dai  servizi  sanitari, saranno finanziati su un apposito bando del settore competente per le politiche sociali e socio-sanitarie integrate (DGR 451/15).

Tirocini nell’artigianato artistico e tradizionale

Se il tirocinante è un giovane in età compresa tra i 18 e i 30 anni (non compiuti), la Regione Toscana, su richiesta presentata dal soggetto ospitante (vedi paragrafo ‘Istruzioni per l’uso’), eroga un contributo di 500 euro mensili a copertura totale del rimborso spese per tirocini non curriculari attivati da imprese che:

  • risultano iscritte all’albo delle imprese artigiane del Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
  • hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra zero e quindici;
  • operano nel settore delle lavorazioni artistiche e tradizionali (codice ATECO principale rientrante tra quelli indicati nell’Allegato 1 all’Accordo approvato con DGR n. 964 del 3/11/2014).

I tirocinanti
Il cofinanziamento da parte della Regione Toscana è dato al soggetto ospitante se il tirocinante è un giovane dai 18 ai 30 anni (non compiuti). In caso di soggetti disabili e per i soggetti che appartengono alle categorie svantaggiate individuate dall’art. 17 ter comma 8 non vi sono limiti di età del tirocinante per poter accedere al contributo regionale.
Il tirocinante inoltre deve risultare residente o domiciliato in Toscana.

Requisiti del tirocinio

1) il tirocinio deve essere svolto in Toscana presso la sede legale o l’unità locale del soggetto ospitante;
2) il tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo;
3) i tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine, per sostituire il personale dell’azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione aziendale;
4) i tirocinanti non possono essere utilizzati per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
5) il tirocinante non può svolgere più di un tirocinio per ciascun profilo professionale e non può essere ospitato per più di una volta presso lo stesso soggetto.

Durata

Il tirocinio ha una durata da un minimo di 2 mesi fino a 6 mesi (proroghe comprese), fatta salva la possibilità di una durata fino a 12 mesi per i soggetti laureati esclusivamente per i tirocini di inserimento e reinserimento al lavoro (lettere b. e c. dell’art. 17 bis comma 2 della Legge Regionale n.32 del 2002). La durata massima del tirocinio è di 12 mesi, proroghe comprese, se i destinatari sono i soggetti svantaggiati di cui all’art. 17 ter comma 8 della Legge Regionale 32 del 2002. Tale durata è estesa fino ad un massimo di 24 mesi se i destinatari sono i soggetti disabili di cui alla L. 68/99.

istruzioni per l’uso

1. Il giovane individua il soggetto ospitante o, viceversa,il soggetto ospitante seleziona il giovane. Il soggetto ospitante firma la convenzione con il soggetto promotore*.
2. I due soggetti (soggetto ospitante e giovane) concordano il progetto formativo.
3. Nel caso in cui il soggetto ospitante voglia richiedere il rimborso di 300 euro da parte della Regione deve presentare il modulo di  richiesta ammissibilità al rimborso al Centro dell’impiego della Provincia dove ha sede il soggetto ospitante almeno il giorno precedente l’attivazione del tirocinio. Il soggetto ospitante deve corrispondere al tirocinante un rimborso spese di almeno 500 euro mensili lordi (dovuti per Legge regionale) tramite bonifico bancario/postale, assegno circolare o assegno bancario con quietanza del tirocinante (vedi attentamente l’art. 6 dell’avviso pubblico). In caso di proroga di un tirocinio già attivato, il soggetto ospitante, per accedere alla procedura di erogazione del contributo regionale per l’ulteriore periodo, deve presentare la richiesta di ammissibilità per la proroga al Centro per l’Impiego della Provincia dove ha sede il soggetto ospitante entro il termine del primo periodo di tirocinio.
4. Il soggetto promotore, se diverso dal Centro per l’Impiego, gli comunica l’attivazione del tirocinio allegando: la convenzione, il progetto formativo, copia di un documento di identità del legale rappresentante del soggetto ospitante e copia di un documento di identità del tirocinante e l’eventuale modulo di richiesta di ammissibilità al rimborso. Dovrà inoltre effettuare le comunicazioni previste dalla Legge regionale.
5. I Centri per l’Impiego raccolgono le domande e effettuano le istruttorie di ammissibilità per la concessione del cofinanziamento, valutando anche il progetto formativo.
6. La Regione riceve dalle Province l’elenco dei tirocini ammissibili
7. A conclusione del periodo di tirocinio, il soggetto ospitante, entro 30 giorni dal termine del tirocinio, invia al CPI competente la richiesta di rimborso. La Regione, nel caso in cui la pratica risulti valutata positivamente dal CPI, provvederà a rimborsare il soggetto ospitante per la sua parte. Sono ammesse richieste di contributo intermedie solo nei casi e con le modalità specifiche previste dall’art. 6 dell’Avviso.

*Centri per l’Impiego, Enti Bilaterali, associazioni sindacali/datoriali, le università, le cooperative iscritte all’albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi ( vedi art. 3 Legge Regione Toscana 24 novembre 1997, n. 87 e riferimento alle Amministrazioni provinciali), i soggetti non aventi scopo di lucro iscritti nell’elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro e le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato (vedi art. 4 Legge Regione Toscana 26 aprile 1993, n.28).

Incentivi all’assunzione

E’ possibile richiedere l’incentivo fino al 31 ottobre 2015.
Se il soggetto ospitante privato assume il giovane entro 30 giorni dal termine del tirocinio può richiedere alla Regione un incentivo:

  • pari a 8 mila euro in caso di assunzione con un contratto a tempo indeterminato. Tale incentivo è elevato a 10 mila euro in caso di assunzione di un soggetto iscritto alla L. 68/99 o di un soggetto svantaggiato di cui all’art. 17 ter comma 8 della L.R. 3/2012.
  • pari a 4 mila euro in caso di assunzione con un contratto a tempo determinato di almeno due anni. Tale incentivo è elevato a 5mila euro in caso di assunzione di un soggetto iscritto alla L. 68/99 o di un soggetto svantaggiato di cui all’art. 17 ter comma 8 della L.R. 3/2012.

La domanda di incentivo – comprensiva della dichiarazione de minimis e corredata della copia del contratto di lavoro stipulato con il tirocinante – dovrà essere inoltrata con le modalità di invio indicate all’art. 9 dell’Avviso entro il termine di 30 giorni dalla fine del periodo di prova o, in assenza del periodo di prova, entro 30 giorni dalla data di assunzione.

Le condizioni per l’erogazione del contributo sono le seguenti:

1. il contratto di lavoro deve essere stipulato entro 30 giorni dal termine del tirocinio o della sua proroga;
2. il tirocinio deve essere stato svolto per almeno due mesi;
3. il tirocinante – con la sola esclusione dei soggetti di cui all’art. 17 ter, comma 8, della legge
– deve avere una età compresa tra i 18 anni compiuti e i 30 anni non ancora compiuti al momento dell’assunzione a tempo indeterminato o determinato di durata non inferiore a due anni.

Non sono ammessi al finanziamento dell’incentivo all’inserimento lavorativo i soggetti ospitanti che assumano tirocinanti per attività classificate secondo i codici ATECO 2007 per i quali non possono ricevere aiuti “de minimis” (vedi art.8 dell’Avviso pubblico).

N.B
Si ricorda che il soggetto ospitante privato che assume il giovane alla fine del tirocinio oltre il termine di scadenza dell’avviso (31 ottobre 2015) può beneficiare degli incentivi di carattere statale.

Validità dell’Avviso

L’Avviso si applica alle richieste di ammissione alla procedura di rimborso inviate ai Centri per l’Impiego e alle richieste di incentivo all’assunzione presentate alla Regione Toscana a partire dal 1 agosto 2015. Le domande di ammissione a contributo, di proroga e di incentivo all’assunzione dei tirocinanti possono essere presentate fino al 31 ottobre 2015 (vedi Decreto n.4750 del 23/10/2015).

Allegati

Consulta e scarica i seguenti allegati

Documentazione

Documentazione valida fino al 31/07/2015
Decreto Dirigenziale n. 1010 del 04/03/2015

Documentazione valida fino al 31/03/2015
Decreto n.3367 del 29/07/2014

Documentazione valida fino al 31/08/2014
Decreto n.2589 del 18/06/2013

Ammissibilità al rimborso dei soggetti ospitanti

  • Vai alla pagina con i decreti dei soggetti ospitanti ammessi al rimborso

Ammissibilità ai contributi all’assunzione

  • Vai alla pagina con i decreti dei soggetti ospitanti ammessi al contributo

 

Informazioni

Numero verde Giovanisì 800 098 719 (lun-ven, ore 9.30-16)
info@giovanisi.it

Link utili

 

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