Il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani
Avviso scaduto l’11 dicembre 2015: vai al Decreto n.5787 del 01/12/2015
Cosa succederà La misura ripartirà nei primi mesi del 2016 indirizzando il cofinanziamento regionale secondo una logica qualitativa più mirata in termini di contenuto formativo. Tra gli obiettivi quello di fornire alle imprese occasioni di innovazione e inserimento di personale qualificato garantendo così una migliore occupabilità dei giovani

Banner_non_curriculari_GGCosa prevedeva l’avviso
Tra gli ambiti prioritari della Garanzia Giovani Toscana c’è la promozione dei tirocini non curriculari per offrire ai giovani la possibilità di prepararsi al mondo del lavoro con un’adeguata formazione. Le opportunità del progetto Giovanisì per i tirocini, da maggio 2014 sono state affiancate dalla Garanzia Giovani.
Con il Decreto n.4796 del 23/10/2015 la Regione Toscana ha approvato l’ Avviso pubblico per i ‘tirocini non curriculari Garanzia Giovani’.  

Target

Se hai dai 18 ai 30 anni (non compiuti) e non studi né lavori (Neet),  puoi usufruire dell’opportunità dei tirocini non curriculari Garanzia Giovani cofinanziati dalla Regione Toscana con 300 euro mensili dei 500 obbligatori secondo la Legge Regionale n.32 del 2002 (e successive modifiche e integrazioni fatte a partire dal 2012).

Legge Regionale

La Regione Toscana il 27 gennaio 2012 ha approvato la Legge Regionale 3 del 2012 (“Modifiche alla Legge Regionale n.32 del 26 luglio – Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di tirocini”. La Legge è entrata in vigore il 31/03/2012 con la pubblicazione sul BURT delle modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n.47/R dell’8 agosto 2003 in materia di tirocini. La legge norma in maniera completa e esaustiva la materia dei tirocini, ne evita un uso distorto e fa in modo che esso sia effettivamente un’opportunità reale di apprendimento e di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Con questa legge infatti la Regione tutela il tirocinio non curriculare quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati. In particolare le tipologie di tirocinio non curriculari si distinguono in:
a) tirocini di formazione e orientamento (per neolaureati e neodiplomati);
b) i tirocini di inserimento al lavoro (per inoccupati);
c) tirocini di reinserimento al lavoro (per disoccupati);
d) i tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro destinati a categorie di soggetti svantaggiati.

La Legge regionale rende obbligatoria la retribuzione di almeno 500 euro mensili lordi per i tirocini non  curriculari con la possibilità da parte del soggetto ospitante, sia pubblico che privato, di richiedere un rimborso di 300 euro da parte della Regione.

Destinatari del cofinanziamento regionale

Possono accedere al cofinanziamento della Regione Toscana per il rimborso dei tirocini non curriculari Garanzia Giovani sia i soggetti ospitanti privati che pubblici:

  • Per i soggetti ospitanti privati, il numero di tirocini attivati contemporaneamente in essere, con riferimento alla singola unità produttiva, deve essere proporzionato alle dimensioni dei soggetti stessi, con i seguenti limiti:
    – i soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l’attivazione di tirocini, salvo che nei seguenti casi, per i quali è consentito un tirocinante:
    1) per le aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale operanti nei settori indicati nell’articolo 8 e nell’ allegato A del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 55/R del 2009, (Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 “Norme in materia di artigianato“);
    2) per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella sezione specifica dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, ai sensi dell’articolo 5 della L.R. n.45 del 2007 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), a condizione che il progetto formativo non abbia ad oggetto le attività di cui alla L.R. n. 30 del 2003 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);
    3) per le imprese “start-up innovative” di cui all’articolo 25, comma 2 del D.L. 18 n. 179 del 2012,  (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 2012, che risultino iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese prevista dall’articolo 25, comma 8 del D.L. 179 del 2012;
    – per i soggetti ospitanti che hanno fino a sei dipendenti a tempo indeterminato è consentito un tirocinante;
    – per i soggetti ospitanti che hanno tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato sono ammessi due tirocinanti;
    – per i soggetti ospitanti che hanno venti o più dipendenti a tempo indeterminato, è consentito e un numero massimo di tirocini non superiore al dieci per cento del personale dipendente a tempo indeterminato.
  • Per i soggetti ospitanti pubblici è consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato.

Il soggetto ospitante deve inoltre:

  • essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla L. 68/99;
  • non avere effettuato licenziamenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei ventiquattro mesi precedenti l’attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative;
  • non avere in corso procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative, né procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, né contratti di solidarietà difensivi per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio.

Il cofinanziamento regionale

Se il tirocinante è un giovane in età compresa tra i 18 e i 30 anni (non compiuti), la Regione Toscana, su richiesta del soggetto ospitante (vedi paragrafo ‘istruzioni per l’uso’), eroga un cofinanziamento di  300 euro mensil dei 500 obbligatori secondo la Legge Regionale 3 del 2012.
Se il tirocinante è un soggetto disabile iscritto alla L. 68/99 (in età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti) o un soggetto svantaggiato di cui all’art. 17 ter comma 8 della Legge Regionale 32 del 2002 (in età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti) l’importo del contributo regionale è pari a  500 euro mensili.
Il cofinanziamento regionale avviene solo se il tirocinante ha effettuato almeno il 70% delle presenze previste dal progetto formativo.

I tirocinanti

Il cofinanziamento da parte della Regione Toscana è concesso al soggetto ospitante se il tirocinante:
– è residente in Toscana o in altra regione italiana ammissibile alla YEI – Youth Employment Initiative;

– al momento della registrazione al portale regionale di Garanzia Giovani ha un’età compresa tra i 18 anni e i 30 anni (non compiuti) e non risulta occupato né iscritto a un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione;
– risulta iscritto al portale regionale di Garanzia Giovani o al portale nazionale www.garanziagiovani.gov.it ed ha successivamente sottoscritto il Patto di Servizio* della Garanzia Giovani presso un Centro per l’Impiego.

* il Patto di Servizio è il percorso individuale di accesso alle misure di Garanzia Giovani sottoscritto dal giovane con il Centro per l’Impiego in funzione delle sue caratteristiche personali, formative e professionali (profiling). 

Requisiti del tirocinio

1) Il tirocinio  deve essere svolto in Toscana presso la sede legale o l’unità locale del soggetto ospitante
2) Il tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo;
3) i tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine, per sostituire il personale dell’azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione aziendale;
4) i tirocinanti non possono essere utilizzati per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
5) il tirocinante non può svolgere più di un tirocinio per ciascun profilo professionale e non può essere ospitato per più di una volta presso lo stesso soggetto;

Durata

Il tirocinio ha una durata da un minimo di 2 mesi fino a 6 mesi (proroghe comprese), fatta salva la possibilità di una durata fino a 12 mesi per i soggetti laureati esclusivamente per i tirocini di inserimento e reinserimento al lavoro (lettere b. e c. dell’art. 17 bis comma 2 della Legge Regionale n.32 del 2002). La durata massima del tirocinio è di 12 mesi, proroghe comprese, se i destinatari sono i soggetti svantaggiati di cui all’art. 17 ter comma 8 della Legge Regionale 32 del 2002. Tale durata è estesa fino ad un massimo di 24 mesi se i destinatari sono i soggetti disabili di cui alla L. 68/99.

Istruzioni per l’uso

1. Il giovane individua il soggetto ospitante o, viceversa, il soggetto ospitante seleziona il giovane. Il soggetto ospitante firma la convenzione con il soggetto promotore*.
2. Il giovane, qualora non lo abbia già fatto, si registra al portale regionale di Garanzia Giovani o al portale nazionale www.garanziagiovani.gov.it e sottoscrive il Patto di Servizio della Garanzia Giovani presso il Centro per l’Impiego. 
3. Il soggetto ospitante firma la convenzione con il soggetto promotore* e  concordano il progetto formativo.
4. Nel caso in cui il soggetto ospitante voglia richiedere il rimborso di 300 euro da parte della Regione deve presentare il modulo di richiesta di ammissibilità al rimborso al Centro dell’impiego della Provincia dove ha sede il soggetto ospitante almeno il giorno precedente l’attivazione del tirocinio. Il soggetto ospitante deve corrispondere al tirocinante un rimborso spese di almeno 500  euro mensili lordi (dovuti per Legge regionale) tramite bonifico bancario/postale, assegno circolare o assegno bancario con quietanza del tirocinante (vedi attentamente l’articolo 6 dell’Avviso pubblico). In caso di proroga di un tirocinio già attivato, il soggetto ospitante, per accedere alla procedura di erogazione del contributo regionale per l’ulteriore periodo, deve presentare la richiesta di ammissibilità per la proroga al Centro per l’Impiego della Provincia dove ha sede il soggetto ospitante almeno entro la data di inizio della proroga.
5. Il soggetto promotore, se diverso dal Centro per l’Impiego, comunica l’attivazione del tirocinio a questo allegando la convenzione, il progetto formativo, copia di un documento di identità del legale rappresentante del soggetto ospitante e copia di un documento di identità del tirocinante e l’eventuale modulo di richiesta di ammissibilità al rimborso. Dovrà inoltre effettuare le comunicazioni previste dalla Legge regionale.
6. I Centri per l’Impiego raccolgono le domande e effettuano le istruttorie di ammissibilità per la concessione del rimborso, valutando anche il progetto formativo.
7. La Regione riceve dalle Province l’elenco dei tirocini ammissibili.
8. A conclusione del periodo di tirocinio, il soggetto ospitante, entro 30 giorni dal termine del tirocinio, invia al CPI competente la richiesta di rimborso. La Regione, se la pratica risulta valutata positivamente dal CPI,  provvede poi a rimborsare a sua volta il soggetto ospitante  per la sua parte. Non sono ammesse richieste di contributo intermedie (vedi art. 6 dell’Avviso pubblico).

*Centri per l’Impiego, Enti Bilaterali, associazioni sindacali/datoriali, le università, le cooperative iscritte all’albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi ( vedi art. 3 Legge Regione Toscana 24 novembre 1997, n. 87 e riferimento alle Amministrazioni provinciali), i soggetti non aventi scopo di lucro iscritti nell’elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro e le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato (vedi art. 4 Legge Regione Toscana 26 aprile 1993, n.28).

Validità dell’Avviso

I soggetti ospitanti possono presentare le richieste di ammissione alla procedura di rimborso e di proroga fino all’11 dicembre 2015.

Documentazione

Consulta e scarica i seguenti allegati (validi dal 1° novembre 2015)

Normativa

 

 

informazioni

Numero verde Giovanisì 800 098 719 (lun-ven, ore 9.30-16)
info@giovanisi.it

Link utili