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Casa – Bando per il contributo all’affitto – FAQ

Data e ora: Pubblicato il: 1 Ottobre 2012 15:04

Dettagli articolo

  1. Nel caso in cui il richiedente viva con lo zio o con fratelli/sorelle, può essere considerato ‘nucleo familiare d’origine?
  2. Se il richiedente viveva con i propri genitori ma al momento della presentazione della domanda va a vivere con i nonni, l’ISEE a quale nucleo familiare fa riferimento?
  3. Nel caso di una coppia sposata che vive con i genitori di uno dei due richiedenti, il calcolo dell’ISEE a quale nucleo familiare d’origine deve fare riferimento?
  4. Tra i documenti che vanno allegati alla domanda, c’è anche il documento d’identità, l’attestazione ISEE ma non il reddito IRPEF. Basta l’autodichiarazione
  5. A quanto ammontano gli interessi legali dell’articolo 11 del bando?
  6. Nell’inserimento col sistema informatico regionale denominato ‘Apaci’, nel campo “Amministrazione/Ufficio” si deve inserire “Consiglio Regionale Toscana” oppure “Regione Toscana”?
  7. Nel caso di genitori separati, quale è il nucleo familiare di origine?
  8. Se nel corso dei 3 anni una persona va a convivere con il beneficiario del contributo, c’è la revoca del contributo stesso?
  9. Nel caso in cui il richiedente si sia separato da poco e sia tornato a vivere dai propri genitori, può presentare la domanda per il contributo?
  10. Il contributo all’affitto preclude la possibilità dell’eventuale contributo futuro all’acquisto?
  11. Due fratelli/sorelle possono accedere al bando facendo richiesta insieme?
  12. Il contratto d’affitto per cui si vuole ottenere il contributo può essere stipulato a partire dalla scadenza del bando o è necessario aspettare l’uscita della graduatoria?
  13. Se nel corso dei 3 anni per cui è previsto il contributo avviene una variazione del reddito complessivo ai fini IRPEF del richiedente o dei richiedenti?
  14. Nel caso di una coppia sposata può fare domanda solo uno dei due coniugi come singolo?
  15. Il temine didi scadenza per la presentazione della domanda previsto dal nuovo bando ( finestra 2 ) è il 10 giugno 2013. Qual è il reddito IRPEF del giovane o dei giovani da riportare al punto 5.4 del modulo di domanda?
    scadenza per la presentazione della domanda previsto dal nuovo bando è il 21.12.2012. Qual è il reddito IRPEF del giovane o dei giovani da riportare al punto 5.4 del modulo di domanda?
  16. Quali sono le novità contenute nel secondo bando?
  17. Chi ha già presentato la domanda in riferimento al primo bando, può partecipare al secondo bando presentando una nuova domanda?
  18. Cosa significa la disposizione dell’art. 9 del bando secondo la quale non è ammissibile a contributo la “locazione di porzione di immobile accatastato come unica unità, di porzione di alloggio e di singoli vani”?
  19. Può essere sottoscritto un contratto di locazione di un appartamento dove ha la residenza anagrafica o il domicilio una persona diversa dal giovane richiedente?
  20. Può essere presentata domanda da parte di coloro che hanno già un contratto d’affitto?
  21. Il contratto d´affitto può avere una decorrenza successiva alla data della sua sottoscrizione
  22. Chi è inserito nella graduatoria degli ammessi a contributo relativa al bando precedente (finestra 1) deve ripresentare domanda?

 

  1. Nel caso in cui il richiedente viva con lo zio o con fratelli/sorelle, può essere considerato ‘nucleo familiare d’origine?
    Risposta: Per nucleo familiare di origine si intende quello composto da genitori, parenti o affini entro il secondo grado. (art. 2 del bando)
    Si specifica che sono parenti entro il secondo grado, i genitori, i fratelli e le sorelle, e i nonni. Sono affini entro il secondo grado i suoceri e i cognati. In tutti questi casi è rispettata la condizione prevista dal bando per quanto concerne il nucleo familiare di origine dal quale si intende scindersi. Gli zii invece sono parenti di terzo grado per cui la domanda non è ammissibile.
  2. Se il richiedente viveva con i propri genitori ma al momento della presentazione della domanda va a vivere con i nonni, l’ISEE a quale nucleo familiare fa riferimento?
    Risposta: Lo stato di famiglia da indicare in domanda è quello con i nonni. Il requisito della residenza in Toscana per 2 anni presso il nucleo familiare di origine è rispettato anche se vi è stata una variazione dei nuclei familiari di appartenenza. Il richiedente userà il campo “Eventuali comunicazioni” che si trova nell’ultima pagina della domanda per dichiarare i diversi nuclei familiari di origine di cui ha fatto parte negli ultimi 2 anni. Per quanto concerne l’ISEE si suggerisce, date la particolarità della normativa, di rivolgersi direttamente ai soggetti autorizzati alla presentazione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) quali Caf, Comuni, INPS.
  3. Nel caso di una coppia sposata che vive con i genitori di uno dei due richiedenti, il calcolo dell’ISEE a quale nucleo familiare d’origine deve fare riferimento?
    Risposta: In questo caso siamo di fronte ad una coppia coniugata residente nel medesimo nucleo familiare; per cui occorre presentare un solo attestato ISEE e cioè quello dove è la residenza al momento della presentazione della domanda.
  4. Tra i documenti che vanno allegati alla domanda, c’è anche il documento d’identità, l’attestazione ISEE ma non il reddito IRPEF. Basta l’autodichiarazione
    Risposta: Non è necessario presentare documenti fiscali. E’ sufficiente dichiarare i redditi al punto 5.4, terza pagina, del modulo di domanda. Si presti particolare attenzione a indicare i redditi richiesti secondo le istruzioni.
  5. A quanto ammontano gli interessi legali dell’articolo 11 del bando?
    Risposta: Gli interessi legali sono fissati periodicamente con Decreto del Ministro dell´Economia e delle Finanze. Ad esempio per l´ anno 2012 il tasso è il 2.5%.
  6. Nell’inserimento col sistema informatico regionale denominato ‘Apaci’, nel campo “Amministrazione/Ufficio” si deve inserire “Consiglio Regionale Toscana” oppure “Regione Toscana”?
    Risposta: Regione Toscana Giunta
  7. Nel caso di genitori separati, quale è il nucleo familiare di origine?
    Risposta: Fanno fede i dati contenuti all’anagrafe del Comune. Pertanto il nucleo di origine è quello dove il giovane ha la residenza.
  8. Se nel corso dei 3 anni una persona va a convivere con il beneficiario del contributo, c’è la revoca del contributo stesso?
    Risposta: No, non vi è revoca salvo che la persona che va a convivere non sia una di quelle appartenenti al nucleo familiare di origine.
  9. Nel caso in cui il richiedente si sia separato da poco e sia tornato a vivere dai propri genitori, può presentare la domanda per il contributo?
    Risposta: Sì, ma a condizione che la separazione sia stata omologata dal Tribunale.
  10. Il contributo all’affitto preclude la possibilità dell’eventuale contributo futuro all’acquisto?
    Risposta: La finalità di entrambe le misure è quella di creare autonomia abitativa del giovane quindi il beneficiario del contributo all’affitto è in realtà già autonomo e sicuramente non ha più la residenza nel nucleo familiare di origine. Tra gli obblighi di chi riceve il contributo all’affitto c’è infatti quello di trasferire la propria residenza entro 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto di locazione.
  11. Due fratelli/sorelle possono accedere al bando facendo richiesta insieme?
    Risposta: No, perché non rientrano in nessuna delle possibili composizioni familiari ammesse all’art. 3 del Bando.
  12. Il contratto d’affitto per cui si vuole ottenere il contributo può essere stipulato a partire dalla scadenza del bando o è necessario aspettare l’uscita della graduatoria?
    Risposta: Il contratto può essere stipulato a partire dal giorno di scadenza della finestra per la presentazione della domanda (21.12.2012) e presentato entro 180 giorni dall’uscita della graduatoria. Fino all’uscita della graduatoria, però, non è possibile sapere se si è stati ammessi o meno al contributo.
  13. Se nel corso dei 3 anni per cui è previsto il contributo avviene una variazione del reddito complessivo ai fini IRPEF del richiedente o dei richiedenti?
    Risposta: I requisiti devono essere rispettati al momento della presentazione della domanda. Una volta ottenuto il contributo questo rimane invariato nei tre anni, indipendentemente dalle variazioni, in positivo o in negativo, del reddito complessivo ai fini IRPEF del richiedente o dei richiedenti.
  14. Nel caso di una coppia sposata può fare domanda solo uno dei due coniugi come singolo?
    Risposta: No
  15. Il temine di scadenza per la presentazione della domanda previsto dal nuovo bando ( finestra 2 ) è il 10 giugno 2013. Qual è il reddito IRPEF del giovane o dei giovani da riportare al punto 5.4 del modulo di domanda?
    Risposta: Si deve riportare il reddito complessivo contenuto nella dichiarazione fiscale (CUD, 730, UNICO, o altro documento fiscale) del 2013 e percepito nel 2012.Se i richiedenti non dispongano ancora della dichiarazione fiscale 2013 ( CUD, “730” ) devono riportare i redditi percepiti nel 2011 e contenuti nella dichiarazione fiscale 2012.
  16. Quali sono le novità contenute nel terzo bando?
    Risposta:La novità principale è che è stato abbassato il limite minimo d’età che passa da 25 a 18 anni.Per “ finestra” si intende si intende il periodo di tempo compreso fra la data di inizio e il termine perentorio di scadenza per la presentazione della domanda. La finestra che è aperta adesso va dal 2 maggio al 10 giugno 2013, termine ultimo per la presentazione della domanda.
    Restano confermate le modifiche introdotte dal precedente bando:
    a) Requisiti soggettivi dei giovani: il periodo minimo di residenza in Toscana presso il nucleo familiare di origine è di 2 anni;
    b) per la formazione della graduatoria degli ammessi a contributo è introdotto un titolo di preferenza per quei giovani che si trovano in condizione di disabilità;
    c) giovani coppie; possono presentare la domanda anche quelle coppie in cui uno solo dei due componenti abbia un’età compresa fra 18 e 34 anni, purché l’altro sia maggiorenne.Sempre in caso di giovani coppie il nuovo bando conferma inoltre quanto era già previsto dal precedente: il requisito della residenza in Toscana da 2 anni presso il nucleo familiare d’origine è sufficiente che sia rispettato da uno dei due componenti.
  17. Chi ha già presentato la domanda in riferimento al primo bando, può partecipare al secondo bando presentando una nuova domanda?
    Risposta: Sì, purché non abbia sottoscritto un contratto di locazione e sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal bando.
  18. Cosa significa la disposizione dell’art. 9 del bando secondo la quale non è ammissibile a contributo la “locazione di porzione di immobile accatastato come unica unità, di porzione di alloggio e di singoli vani”?
    Risposta: Significa che la locazione deve riguardare un intero appartamento così come iscritto all’Agenzia del Territorio (catasto fabbricati).
    In caso di dubbio è opportuno chiedere alla proprietà documentate informazioni
  19. Può essere sottoscritto un contratto di locazione di un appartamento dove ha la residenza anagrafica o il domicilio una persona diversa dal giovane richiedente?
    Risposta: No
  20. Può essere presentata domanda da parte di coloro che hanno già un contratto d’affitto?
    Risposta: No. Chi intende fare domanda non deve avere già la casa in affitto.
    La finalità del contributo infatti è quella di favorire l’emancipazione e l’autonomia dalla famiglia di origine. Il richiedente, se già titolare di un contratto d’affitto, in effetti ha già almeno le condizioni per la propria autonomia e pertanto la domanda non è ammissibile
  21. Il contratto d´affitto può avere una decorrenza successiva alla data della sua sottoscrizione? (Per decorrenza si intende la data, pattuita e fissata nel contratto, a partire dalla quale il giovane ha l´effettiva disponibilità dell´alloggio e può andare ad abitarvi.)
    Risposta:
    Sì. Ma a condizione che la data della decorrenza non sia successiva a quella entro la quale deve essere trasferita la residenza nell´alloggio.
    Infatti il bando regionale stabilisce che:
    – la copia del contratto di locazione, registrato, deve essere presentata alla Regione insieme la richiesta di pagamento del contributo, entro 180 giorni dall´approvazione della graduatoria;
    – che il trasferimento di residenza nell´alloggio preso in affitto debba avvenire entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.
    Pertanto, in base a queste due disposizioni, sono considerate ammissibili al pagamento del contributo quei contratti che hanno una decorrenza successiva alla data della sottoscrizione a condizione che la data della decorrenza non sia successiva a quella entro la quale deve essere trasferita la residenza nell´alloggio.
    Il pagamento della prima semestralità del contributo si calcola datta decorrenza del contratto.
  22.  Chi è inserito nella graduatoria degli ammessi a contributo relativa al bando precedente (finestra 1) deve ripresentare domanda?
    Risposta: No. Infatti non sono ammissibili le domande di quegli stessi soggetti che sono compresi nella graduatoria riferita al bando precedente e per i quali non è scaduto il termine stabilito al punto 7, lett. a) dell’art. 118-ter della legge regionale 65/2010 (“ … produzione del contratto di locazione stipulato nel termine di 180 giorni all’approvazione della graduatoria di assegnazione”) fatta salva esclusivamente l’eventuale sopravvenuta intenzione di modificare il nucleo familiare che si intende andare a costituire, secondo le composizioni fissate all’art. 3 del bando “Emancipazione e autonomia abitativa”.  E’ il caso, per esempio, di un solo richiedente e come tale presente nella graduatoria ancora in corso di validità, che decida di presentare nuova domanda insieme ad altra persona (coppia).

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