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La nuova ordinanza (n.60) disciplina la riapertura di attività in settori diversi, tra cui la formazione professionale, stabilendo che è consentito ai soggetti pubblici e privati di realizzare “in presenza” la parte pratica dei percorsi formativi se tali attività non sono realizzabili a distanza

“Dopo i tirocini extracurricolari, anche i tirocinicurricolari per percorsi di formazione professionale ed alta formazione tecnica, nonché le attività pratiche di laboratorio non eseguibili a distanza, potranno essere nuovamente fatte in sede. Ed anche per gli esami ci sarà la possibilità di scelta tra modalità a distanza e in presenza. Si tratta di un importante passo in avanti, verso la ripresa, verso la normalità. Il prossimo passo è chiedere di modificare il Dpcm per permettere anche le attività di aula in presenza nel rispetto, naturalmente, dei protocolli di sicurezza condivisi”.
Questo è il commento dell’assessore regionale a Lavoro, formazione ed istruzione, Cristina Grieco, all’indomani dell’ordinanza del presidente della regione Toscana, Enrico Rossi, che disciplina la riapertura di attività in settori diversi, tra cui la formazione professionale, ordinanza che tra le altre cose stabilisce anche che “è consentito ai soggetti pubblici e privati che erogano i percorsi di formazione” di realizzare “in presenza” la parte pratica dei percorsi stessi “a condizione che tali attività non siano realizzabili a distanza”.

L’ordinanza in questione è la numero 60 di mercoledì 27 maggio. Le disposizioni sui percorsi di formazione vanno dal punto 10 al 15 compresi. Alle linee guida regionali sulle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio in materia di formazione professionale e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, in ogni caso, l’ordinanza riserva un intero allegato, l’allegato 5, che pubblichiamo come documento in calce, dopo la proposizione per esteso degli articoli dal 10 al 15 dell’ordinanza stessa.

Ordinanza 60 del 27 maggio 2020, disposizioni per percorsi di formazione, punti dal 10 al 15 compresi

10. E’ consentito ai soggetti pubblici e privati che erogano i percorsi di formazione, indicati nell’allegato 5 alla presente ordinanza, di realizzare in presenza la parte pratica prevista dai percorsi stessi a condizione che tali attività non siano realizzabili a distanza. Rientrano in tale fattispecie, a titolo esemplificativo, le attività da svolgere in laboratorio o altro ambiente, anche all’aperto, con l’utilizzo di macchinari e/o attrezzature e/o strumenti, e gli stage che riguardano attività economiche e produttive non sospese;
11. La parte pratica prevista dal percorso formativo, se realizzata all’interno degli spazi a disposizione del soggetto formativo di cui al punto 10, deve essere svolta nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 5;
12. Lo stage o la parte pratica che si svolge presso un soggetto diverso dal soggetto formativo deve essere svolto nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida o nei protocolli nazionali e/o regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l’attività;
13. E’ consentito lo svolgimento, interamente in presenza, della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel caso in cui non sia possibile erogare l’attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui il percorso formativo preveda una parte pratica-addestrativa. Per l’erogazione della formazione in presenza il soggetto responsabile delle attività formative deve garantire il rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 5;
14. E’ consentito ai soggetti di cui al punto 10 che erogano i percorsi di formazione, indicati nell’allegato 5, di svolgere in presenza gli esami finali dei percorsi formativi stessi, ivi compresi quelli di cui all’Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 21 maggio 2020 recante “Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria”, nel rispetto delle misure indicate nell’allegato sopra citato;
15. In ogni caso l’organizzazione delle attività di cui ai punti 10, 11, 12, 13 e 14 deve tener conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL.

Clicca e visualizza l’allegato 5 all’ordinanza 60 del 27 maggio 2020

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Comunicato stampa di Marco Ceccarini, Toscana Notizie