FAQ – Contributo affitto (scaduto il 18/12/2019)
Data e ora: Pubblicato il: 28 Aprile 2020 10:46
Dettagli articolo
1. Dove è consultabile la graduatoria?
2. La mia domanda è in graduatoria fra quelle ammesse ma non finanziate? Avrò la possibilità di ottenere il contributo in un secondo momento?
3. Quanto tempo ho a disposizione per stipulare, registrare e presentare alla Regione il contratto?
4. Il contratto d’affitto per cui si vuole ottenere il contributo può essere stipulato dopo la data di scadenza per la presentazione della domanda o è necessario aspettare l’uscita della graduatoria?
5. Cosa significa la disposizione dell’art. 9 del bando secondo la quale non è ammissibile a contributo la “locazione di porzione di immobile accatastato come unica unità, di porzione di alloggio e di singoli vani”?
6. Può essere sottoscritto un contratto di locazione di un appartamento dove ha la residenza anagrafica o il domicilio una persona diversa dal giovane richiedente?
7. Può essere firmato un contratto d’affitto con patto di futura vendita?
8. Il contratto d’affitto può avere una decorrenza successiva alla data della sua sottoscrizione?
9. Se nel corso dei 3 anni in cui è percepito il contributo avviene una variazione del reddito complessivo ai fini IRPEF del richiedente o dei richiedenti?
10. Se nel corso dei 3 anni in cui è percepito il contributo termina la locazione della casa affittata che cosa devo fare nei confronti della Regione?
11. Abbiamo partecipato al bando come coppia. Se nel corso dei 3 anni in cui è percepito il contributo termina il rapporto di convivenza dobbiamo informare la Regione?
12. Se nel corso dei 3 anni in cui ricevo il contributo una persona viene a risiedere o convivere con il beneficiario c’è la revoca del contributo stesso?
13. Ho partecipato al bando come persona singola o come nucleo monoparentale con figli. Se nel corso dei 3 anni in cui è percepito il contributo intendo sposarmi o costituire un’unione civile o una convivenza “more uxorio” non ho più diritto a ricevere il contributo?
14. Durante il periodo in cui ricevo il contributo dalla Regione posso chiedere altri contributi per il pagamento dell’affitto?
15. Come faccio a sapere se la domanda che ho presentato è ammessa o no a contributo?
16. I dati contenuti nella graduatoria non corrispondono esattamente a quelli che ho dichiarato nella domanda. E’ possibile segnalarlo?
1. Dove è consultabile la graduatoria?
Risposta: La graduatoria e lo scorrimento della graduatoria sono pubblicati nella pagina dedicata sul sito di Giovanisì.
2. La mia domanda è in graduatoria fra quelle ammesse ma non finanziate? Avrò la possibilità di ottenere il contributo in un secondo momento?
Risposta: A seguito dello scorrimento della graduatoria sono state ammesse a contributo 273 domande idonee inizialmente non finanziate (vedi Allegato B)
Lo scorrimento avviene una sola volta e non è reiterabile.
3. Quanto tempo ho a disposizione per stipulare, registrare e presentare alla Regione il contratto?
Risposta: I richiedenti le cui domande sono state ammesse a finanziamento a seguito dello scorrimento della graduatoria devono presentare la richiesta di pagamento con allegato il contratto di locazione registrato all’agenzia delle entrate entro il 29 maggio 2021.
I richiedenti le cui domande erano state ammesse immediatamente a finanziamento (Decreto n.5748 del 20-04-2020) dovevano presentare la documentazione richiesta entro l’ 11 novembre 2020.
4. Il contratto d’affitto per cui si vuole ottenere il contributo può essere stipulato dopo la data di scadenza per la presentazione della domanda o è necessario aspettare l’uscita della graduatoria?
Risposta: Il contratto può essere stipulato a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del bando (18 dicembre 2019) e presentato alla Regione entro il 29 maggio 2021 (scadenza valida per le domande ammesse a finanziamento a seguito dello scorrimento di dicembre 2020 (Decreto n.20314 del 30-11-2020)
5. Cosa significa la disposizione dell’art. 9 del bando secondo la quale non è ammissibile a contributo la “locazione di porzione di immobile accatastato come unica unità, di porzione di alloggio e di singoli vani”?
Risposta: Significa che la locazione deve riguardare un intero appartamento così come risulta iscritto all’Agenzia del Territorio (catasto fabbricati). In caso di dubbio è opportuno chiedere alla proprietà documentate informazioni
6. Può essere sottoscritto un contratto di locazione di un appartamento dove ha la residenza anagrafica o il domicilio una persona diversa dal giovane richiedente?
Risposta: No, ovvero la Regione non finanzierà il contratto di locazione riferito ad un alloggio nel quale hanno la residenza o il domicilio persone diverse dal giovane richiedente.
7. Può essere firmato un contratto d’affitto con patto di futura vendita?
Risposta: Sì, sono ammessi a contributo i contratti di locazione con patto di futura vendita; in tal caso nel contratto medesimo devono essere indicati separatamente l’importo mensile del canone di affitto e la quota di acconto dovuto sul prezzo della futura vendita.
8. Il contratto d’affitto può avere una decorrenza successiva alla data della sua sottoscrizione? (Per decorrenza si intende la data, pattuita e fissata nel contratto, a partire dalla quale il giovane ha l’effettiva disponibilità dell’alloggio e può andare ad abitarvi)
Risposta: Sì. Ma a condizione che la data della decorrenza non sia successiva a quella entro la quale deve essere trasferita la residenza nell’alloggio.
Infatti il bando regionale stabilisce che:
– la copia del contratto di locazione, registrato, deve essere presentata alla Regione insieme la richiesta di pagamento del contributo, entro 180 giorni dall’approvazione della graduatoria;
– il trasferimento di residenza nell’alloggio preso in affitto debba avvenire entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione, cioè della firma, del contratto e deve riguardare solo le persone che hanno presentato la domanda.
Pertanto, in base a queste due disposizioni, sono considerate ammissibili a contributo quei contratti che hanno una decorrenza successiva alla data della sottoscrizione ma a condizione che la data della decorrenza non sia successiva a quella entro la quale deve essere trasferita la residenza nell’alloggio (90 giorni dalla firma del contratto).
Il pagamento della prima semestralità del contributo si calcola dalla decorrenza del contratto.
9. Se nel corso dei 3 anni in cui è percepito il contributo avviene una variazione del reddito del richiedente o dei richiedenti?
Risposta: I requisiti devono essere rispettati al momento della presentazione della domanda. Una volta ottenuto il contributo questo rimane invariato nei tre anni, indipendentemente dalle variazioni, in positivo o in negativo, del reddito percepito dal richiedente o dai richiedenti.
10. Se nel corso dei 3 anni in cui è percepito il contributo termina la locazione della casa affittata che cosa devo fare nei confronti della Regione?
Risposta: Se il contratto d’affitto viene disdettato o, in ogni caso, si conclude la locazione, se finisce l’occupazione della casa locata o la residenza anagrafica è trasferita altrove occorre comunicarlo alla Regione (Settore politiche abitative) entro 20 giorni dal loro verificarsi. La mancata comunicazione comporta la revoca totale del contributo a partire della prima quota semestrale ottenuta, oltre interessi legali.
11. Abbiamo partecipato al bando come coppia. Se nel corso dei 3 anni in cui è percepito il contributo termina il rapporto di convivenza dobbiamo informare la Regione?
Risposta: Sì. Il bando stabilisce l’obbligo di comunicarlo alla Regione (Settore politiche abitative) entro 20 giorni dal suo verificarsi. Anche in questo caso la mancata comunicazione comporta la revoca totale del contributo a partire della prima quota semestrale ottenuta, oltre interessi legali.
Il contributo è mantenuto solo nel caso in cui l’alloggio continui ad essere locato, risieduto e occupato dal genitore e dal figlio.
12. Se nel corso dei 3 anni in cui ricevo il contributo una persona viene a risiedere o convivere con il beneficiario c’è la revoca del contributo stesso?
Risposta: Il bando stabilisce che l’alloggio deve essere risieduto e occupato solo da colui o coloro che hanno presentato la domanda e ammette solo la possibilità di ampliamento del nucleo familiare per coloro che hanno presentato domanda come “persone singole” o nucleo monoparentale con figli” e che sono intenzionati a coniugarsi, a costituire l’unione civile o una convivenza “more uxorio”.
In tutti gli altri casi e a condizione che l’occupazione/residenza della nuova persona sia comunicata alla Regione (Settore politiche abitative) si conclude la concessione del contributo o, eventualmente, si può incorrere nella revoca dell’ultima quota semestrale anticipata.
La mancata comunicazione invece comporta la revoca totale del contributo a partire della prima quota semestrale ottenuta, oltre interessi legali.
13. Ho partecipato al bando come persona singola o come nucleo monoparentale con figli. Se nel corso dei 3 anni in cui è percepito il contributo intendo sposarmi o costituire un’unione civile o una convivenza “more uxorio” non ho più diritto a ricevere il contributo?
Risposta: Il contributo è mantenuto solo se sono rispettate tutte e tre le condizioni previste all’art. 10.3 del bando.
Anche questa circostanza va comunicata alla Regione (Settore politiche abitative) per evitare la revoca totale del contributo a partire della prima quota semestrale ottenuta, oltre interessi legali.
14. Durante il periodo in cui ricevo il contributo dalla Regione posso chiedere altri contributi per il pagamento dell’affitto?
Risposta: No. Il contributo della Regione non può essere cumulato con altri benefici pubblici comunque percepiti a titolo di sostegno alloggiativo o aventi in ogni caso la medesima finalità. Durante tutto il periodo in cui il giovane percepisce il contributo della Regione non deve presentare al Comune o altri soggetti pubblici alcuna domanda di sostegno al pagamento del canone d’affitto, come quello previsto dalla quota parte del “Reddito di cittadinanza” integrativa del canone di locazione e quello erogato dal comune a sostegno del pagamento del canone di locazione (fondo ex art. 11 legge 431/98, compresi anche quelli di natura straordinaria). Il cumulo di più benefici per la medesima finalità comporta la restituzione/revoca totale del contributo regionale oltre gli interessi legali.
15. Come faccio a sapere se la domanda che ho presentato è ammessa o no a contributo?
Risposta: Se il richiedente non legge il proprio nominativo nella graduatoria, né fra gli ammessi (allegato A della graduatoria e allegato B dello scorrimento della graduatoria di dicembre né fra gli idonei, significa che la domanda si trova nell’elenco delle domande escluse. Per verificare le motivazioni di esclusione il richiedente viene identificato nell’elenco solo col proprio corrispondente numero di domanda assegnato e comunicato per iscritto in fase di istruttoria della domanda; chi non ricordasse il numero della propria domanda può richiederlo di nuovo inviando una mail al Settore politiche abitative di Regione Toscana (i recapiti sono sulla pagina dedicata nella pagina dedicata sul sito di Giovanisì).
16. I dati contenuti nella graduatoria non corrispondono esattamente a quelli che ho dichiarato nella domanda. Lo devo segnalarlo?
Risposta: Sì, ma solo se tali errori riguardano la fascia di età, la composizione del nuovo nucleo familiare che intende scindersi da quello d’origine (“categoria”), il numero dei figli, la fascia di reddito personale.
L’osservazione non può modificare o integrare la dichiarazione contenuta nella domanda presentata.
L’osservazione deve essere fatta in forma scritta e inviata alla Regione entro il 5 giugno 2020.
Allo stesso modo e entro la stessa scadenza di 20 giorni anche coloro che sono esclusi dal contributo possono presentare documentate osservazioni qualora ritengano infondato il motivo di esclusione.
In mancanza di osservazione e se l’osservazione è presentata oltre il termine suddetto la Regione non riconosce né attribuisce il contributo o un maggior contributo.