Il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani

1. Entro quando è possibile presentare la domanda?
2. Se compio 35 anni dopo aver presentato la domanda e il bando è ancora aperto, la domanda stessa è ammissibile?
3. Se la domanda è inviata col sistema informatico regionale denominato ‘Ap@ci’, nel campo “Amministrazione/Ufficio” si deve inserire “Consiglio Regionale Toscana” oppure “Regione Toscana Giunta”?
4. Nel caso in cui il richiedente risieda con lo zio o con fratelli/sorelle, può essere considerato ‘nucleo familiare d’origine?
5. Nel caso di genitori separati, quale è il nucleo familiare di origine?
6. Nel caso in cui il richiedente si sia separato e abbia trasferito la residenza anagrafica dai propri genitori, può presentare la domanda per il contributo?
7. Nel caso di una coppia sposata o costituita in unione civile o in caso di conviventi“more uxorio” può fare domanda solo uno dei due giovani come singola persona?
8. Due fratelli/sorelle possono accedere al bando facendo richiesta insieme?
9. Se sono straniero, posso fare domanda?
10. Tra i documenti che vanno allegati alla domanda, c’è il documento d’identità, l’attestazione ISEE ma non il reddito IRPEF. Basta l’autodichiarazione?
11. Il temine di scadenza per la presentazione della domanda previsto dal bando è il 31 marzo 2018. Qual è il reddito IRPEF del giovane o dei giovani da riportare al punto 5.4 del modulo di domanda?
12. Attualmente non percepisco alcun contributo affitto ma l’ho ottenuto partecipando ad uno dei bandi precedenti. Posso presentare di nuovo domanda per il bando attuale?
13. Può essere presentata domanda da parte di coloro che hanno già un contratto d’affitto?
14. Se il richiedente viveva con i propri genitori ma al momento della presentazione della domanda va a vivere con i nonni, l’ISEE a quale nucleo familiare fa riferimento?
15. Nel caso di una coppia sposata che vive con i genitori di uno dei due richiedenti, il calcolo dell’ISEE a quale nucleo familiare d’origine deve fare riferimento?
16. Siamo una coppia, io ho la residenza in Toscana con i miei genitori da oltre 2 anni, mentre la mia compagna è residente nella sua famiglia da 6 mesi perché prima abitava in un appartamento che aveva affittato. La locazione per quell’appartamento è cessata sei mesi fa e il contratto è stato risolto. Possiamo fare domanda e, se facessimo parte della graduatoria degli ammessi a contributo è possibile stipulare un contratto di locazione per quello stesso immobile che aveva preso in locazione la mia ragazza?
17. Quando sarà approvata e sarà consultabile la graduatoria?
18. Come faccio a sapere se la domanda che ho presentato è ammessa o no a contributo?
19. I dati contenuti nella graduatoria non corrispondono esattamente a quelli che ho dichiarato nella domanda. E’ possibile segnalarlo?
20. Il contratto d’affitto per cui si vuole ottenere il contributo può essere stipulato dopo la data di scadenza per la presentazione della domanda o è necessario aspettare l’uscita della graduatoria?
21. Cosa significa la disposizione dell’art. 9 del bando secondo la quale non è ammissibile a contributo la “locazione di porzione di immobile accatastato come unica unità, di porzione di alloggio e di singoli vani”?
22. Può essere sottoscritto un contratto di locazione di un appartamento dove ha la residenza anagrafica o il domicilio una persona diversa dal giovane richiedente?
23. Può essere firmato un contratto d’affitto con patto di futura vendita?
24. Il contratto d’affitto può avere una decorrenza successiva alla data della sua sottoscrizione?
25. La mia domanda è in graduatoria fra quelle ammesse ma non finanziate? Avrò la possibilità di ottenere il contributo in un secondo momento?
26. Se nel corso dei 3 anni in cui è percepito il contributo avviene una variazione del reddito complessivo ai fini IRPEF del richiedente o dei richiedenti?
27. Se nel corso dei 3 anni in cui è percepito il contributo termina la locazione della casa affittata che cosa devo fare nei confronti della Regione?
28. Abbiamo partecipato al bando come coppia. Se nel corso dei 3 anni in cui è percepito il contributo termina il rapporto di convivenza dobbiamo informare la Regione?
29. Se nel corso dei 3 anni in cui ricevo il contributo una persona viene a risiedere o convivere con il beneficiario c’è la revoca del contributo stesso?
30. Ho partecipato al bando come persona singola o come nucleo monoparentale con figli. Se nel corso dei 3 anni in cui è percepito il contributo intendo sposarmi o costituire un’unione civile o una convivenza “more uxorio” non ho più diritto a ricevere il contributo?
31. A quanto ammontano gli interessi legali dell’articolo 11 del bando?
32. Nell’elenco delle “domande idonee ma non ammesse a contributo comprese quelle da sorteggiare” accanto al mio nome c’è scritto”sorteggio”. Cosa si intende?

 

1. Entro quando è possibile presentare la domanda?
Risposta: La domanda va presentata dal 5 febbraio al 31 marzo compresi, pena l’esclusione.
Se la domanda è spedita a mezzo raccomandata AR per la scadenza del termine fa fede la data contenuta nel timbro postale di partenza.
Se invece la domanda è spedita via “Apaci” o per posta elettronica certificata (PEC) fa fede la data di consegna che risulta nello stato “ricevuta” di “Apaci” o nella “ricevuta di avvenuta consegna” della PEC.
E’ bene quindi inviare la domanda con adeguato anticipo rispetto alla scadenza al fine di evitare di incorrere in eventuali malfunzionamenti del sistema informatico dovuti a sovraccarico dei canali di trasmissione.

2. Se compio 35 anni dopo aver presentato la domanda e il bando è ancora aperto, la domanda stessa è ammissibile?
Risposta: Sì. I 18 anni compiuti e 35 non ancora compiuti si calcolano con riferimento alla data di presentazione della domanda. In caso di coppia il requisito dell’età è sufficiente che sia rispettato da uno dei giovani richiedenti.

3. Se la domanda è inviata col sistema informatico regionale denominato ‘Ap@ci’, nel campo “Amministrazione/Ufficio” si deve inserire “Consiglio Regionale Toscana” oppure “Regione Toscana Giunta”?
Risposta: Regione Toscana Giunta. Inoltre occorre che il documento inviato a mezzo “Ap@ci” o PEC non abbia lettere accentate, caratteri speciali tipo apostrofi, simboli tipo &.

4. Nel caso in cui il richiedente risieda con lo zio o con fratelli/sorelle, può essere considerato ‘nucleo familiare d’origine?
Risposta: Per nucleo familiare di origine si intende quello composto da genitori, parenti o affini entro il secondo grado. (art. 2 del bando).
Sono parenti entro il secondo grado, i genitori, i fratelli e le sorelle, e i nonni. Sono affini entro il secondo grado i suoceri e i cognati. In tutti questi casi è rispettata la condizione prevista dal bando per quanto concerne il nucleo familiare di origine dal quale si intende scindersi. Gli zii invece sono parenti di terzo grado per cui la domanda non è ammissibile.

5. Nel caso di genitori separati, quale è il nucleo familiare di origine?
Risposta: Fanno fede i dati contenuti all’anagrafe del Comune. Pertanto il nucleo di origine è quello dove il giovane ha la residenza anagrafica.

6. Nel caso in cui il richiedente si sia separato e abbia trasferito la residenza anagrafica dai propri genitori, può presentare la domanda per il contributo?
Risposta: Sì, ma a condizione che la separazione sia stata omologata dal Tribunale e sia residente nel nucleo familiare di origine da almeno 2 anni.

7. Nel caso di una coppia sposata o costituita in unione civile o in caso di conviventi“more uxorio” può fare domanda solo uno dei due giovani come singola persona?
Risposta: No.

8. Due fratelli/sorelle possono accedere al bando facendo richiesta insieme?
Risposta: No, perché non rientrano in nessuna delle possibili composizioni familiari ammesse all’art. 3 del bando.

9. Se sono straniero, posso fare domanda?
Risposta: Sì. Il bando (art. 4.1) stabilisce che possono presentare domanda:
– i cittadini italiani o di altro Stato appartenente all’Unione Europea;
–  gli stranieri in possesso dei requisiti previsti dall’art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998; n.286), cioè titolari di permesso di soggiorno almeno biennale o di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo ( ex Carta di soggiorno ) in corso di validità.
Tali documenti devono essere allegati alla domanda, a pena di esclusione. E’ comunque richiesta anche la residenza in Toscana da almeno due anni presso il nucleo familiare di origine.

10. Tra i documenti che vanno allegati alla domanda, c’è il documento d’identità, l’attestazione ISEE ma non il reddito IRPEF. Basta l’autodichiarazione?
Risposta: Sì. Non è necessario presentare documenti fiscali. E’ sufficiente dichiarare i redditi al punto 5.4, terza pagina, del modulo di domanda. Si presti particolare attenzione a indicare i redditi richiesti secondo le istruzioni contenute nel bando e nel modulo di domanda.

11. Il temine di scadenza per la presentazione della domanda previsto dal bando è il 31 marzo 2018. Qual è il reddito IRPEF del giovane o dei giovani da riportare al punto 5.4 del modulo di domanda?
Risposta: Si deve riportare il reddito complessivo contenuto nella dichiarazione fiscale (esempio: CUD, 730, UNICO, o altro documento fiscale) del 2017 e percepito nel 2016.

12. Attualmente non percepisco alcun contributo affitto ma l’ho ottenuto partecipando ad uno dei bandi precedenti. Posso presentare di nuovo domanda per il bando attuale?
Risposta: No. Coloro che, partecipando ad un bando precedente, hanno già beneficiato del contributo , anche per una sola quota semestrale, non possono partecipare al bando attuale.

13. Può essere presentata domanda da parte di coloro che hanno già un contratto d’affitto?
Risposta: No. Chi intende fare domanda non deve avere già la casa in affitto.
La finalità del contributo infatti è quella di favorire l’emancipazione e l’autonomia dalla famiglia di origine. Il richiedente, se già titolare di un contratto d’affitto, in effetti ha già almeno le condizioni per la propria autonomia e pertanto la domanda non è ammissibile.

14. Se il richiedente viveva con i propri genitori ma al momento della presentazione della domanda va a vivere con i nonni, l’ISEE a quale nucleo familiare fa riferimento?
Risposta: La composizione del nucleo familiare d’origine da indicare in domanda è quella con i nonni. Il requisito della residenza in Toscana per 2 anni presso il nucleo familiare di origine è rispettato anche se vi è stata una variazione dei nuclei familiari di appartenenza, purché siano 2 anni consecutivi. Il richiedente userà il campo “NOTE ED EVENTUALI ALTRE INFORMAZIONI” che si trova nell’ultima pagina della domanda per dichiarare i diversi nuclei familiari di origine di cui ha fatto parte negli ultimi 2 anni.
Per quanto concerne l’ISEE si suggerisce, data la particolarità della normativa, di rivolgersi direttamente ai soggetti autorizzati alla presentazione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) quali Caf (Centri assistenza fiscale), INPS, studi professionali autorizzati.

15. Nel caso di una coppia sposata che vive con i genitori di uno dei due richiedenti, il calcolo dell’ISEE a quale nucleo familiare d’origine deve fare riferimento?
Risposta: In questo caso siamo di fronte ad una coppia coniugata residente nel medesimo nucleo familiare; per cui occorre presentare un solo attestato ISEE e cioè quello riferito al nucleo familiare di cui si fa parte al momento della presentazione della domanda.

16. Siamo una coppia, io ho la residenza in Toscana con i miei genitori da oltre 2 anni, mentre la mia compagna è residente nella sua famiglia da 6 mesi perché prima abitava in un appartamento che aveva affittato. La locazione per quell’appartamento è cessata sei mesi fa e il contratto è stato risolto. Possiamo fare domanda e, se facessimo parte della graduatoria degli ammessi a contributo è possibile stipulare un contratto di locazione per quello stesso immobile che aveva preso in locazione la mia ragazza?
Risposta: Il requisito della residenza è rispettato poiché in caso di coppie il requisito della residenza è sufficiente che sia riferito a uno dei due richiedenti.
E’ rispettato anche il requisito di non essere titolari di contratti di locazione dato che quello che aveva sottoscritto la sua compagna è stato risolto e la locazione si è conclusa.
Che cosa fare dunque per ottenere il contributo?
Anzitutto occorre compilare il punto 9h del modulo di domanda dove è richiesto di dichiarare dove si trova l’appartamento che era stato affittato e le date di stipula e di risoluzione del contratto.
Inoltre, siccome il bando (art. 8) stabilisce che: ” sono escluse dal contributo le locazioni riferite a quegli stessi alloggi che i richiedenti avevano già locato e per i quali hanno dato disdetta del contratto precedentemente alla presentazione della domanda“, e che “l’abitazione in affitto deve non essere già stata oggetto di precedente locazione e occupazione da parte dei giovani ammessi a contributo” occorre che sia affittato un appartamento diverso da quello precedentemente locato dalla sua compagna.

17. Quando sarà approvata e sarà consultabile la graduatoria?
Dipenderà dal numero delle domande che saranno presentate e dai tempi per il loro esame. La graduatoria verrà pubblicata sul sito www.giovanisi.it – sezione CASA

18. Come faccio a sapere se la domanda che ho presentato è ammessa o no a contributo?
Risposta: Bisogna consultare la graduatoria che sarà pubblicata sul sito www.giovanisi.it – sezione CASA. La graduatoria è suddivisa in:
– domande ammesse a contributo,
– domande idonee ma non ammesse per insufficienza delle risorse disponibili
– elenco domande escluse.
Dalla data di pubblicazione della graduatoria si calcola il periodo di 180 giorni in cui è possibile presentare la richiesta di pagamento e il contratto d’affitto.
Su www.giovanisi.it – sezione CASA sarà indicato il giorno in cui scade il termine di 180 giorni.
Se la richiesta di pagamento e il contratto non sono presentati entro il termine di scadenza si decade dalla graduatoria.

19. I dati contenuti nella graduatoria non corrispondono esattamente a quelli che ho dichiarato nella domanda. E’ possibile segnalarlo?
Risposta: Sì, ma solo se tali errori riguardano la fascia di età, la composizione del nuovo nucleo familiare che intende scindersi da quello d’origine (“categoria”), il numero dei figli, la fascia di reddito personale, la condizione di disabilità.
La segnalazione non può modificare o integrare la dichiarazione contenuta nella domanda presentata.
La segnalazione deve essere fatta in forma scritta e inviata alla Regione entro 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. La data ultima per la presentazione delle osservazioni sarà indicata sul sito www.giovanisi.it – sezione “Casa”.

Allo stesso modo e entro la stessa scadenza anche coloro che sono esclusi dal contributo possono presentare documentate osservazioni qualora ritengano infondato il motivo di esclusione.
Se la segnalazione è presentata oltre il termine di 20 giorni la Regione non riconosce né attribuisce il contributo o un maggior contributo.

20. Il contratto d’affitto per cui si vuole ottenere il contributo può essere stipulato dopo la data di scadenza per la presentazione della domanda o è necessario aspettare l’uscita della graduatoria?
Risposta: Il contratto può essere stipulato a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del bando (1 aprile 2018) e presentato alla Regione entro 180 giorni dall’uscita della graduatoria. Però fino all’uscita della graduatoria stessa, non è possibile sapere se si è stati ammessi o meno al contributo.

21. Cosa significa la disposizione dell’art. 9 del bando secondo la quale non è ammissibile a contributo la “locazione di porzione di immobile accatastato come unica unità, di porzione di alloggio e di singoli vani”?
Risposta: Significa che la locazione deve riguardare un intero appartamento così come risulta iscritto all’Agenzia del Territorio (catasto fabbricati). In caso di dubbio è opportuno chiedere alla proprietà documentate informazioni.

22. Può essere sottoscritto un contratto di locazione di un appartamento dove ha la residenza anagrafica o il domicilio una persona diversa dal giovane richiedente?
Risposta: No.

23. Può essere firmato un contratto d’affitto con patto di futura vendita?
Risposta: Sì, sono ammessi a contributo i contratti di locazione con patto di futura vendita; in tal caso nel contratto medesimo devono essere indicati separatamente l’importo mensile del canone di affitto e la quota di acconto dovuto sul prezzo della futura vendita.

24. Il contratto d’affitto può avere una decorrenza successiva alla data della sua sottoscrizione? (Per decorrenza si intende la data, pattuita e fissata nel contratto, a partire dalla quale il giovane ha l’effettiva disponibilità dell’alloggio e può andare ad abitarvi)
Risposta: Sì. Ma a condizione che la data della decorrenza non sia successiva a quella entro la quale deve essere trasferita la residenza nell’alloggio.
Infatti il bando regionale stabilisce che:
– la copia del contratto di locazione, registrato, deve essere presentata alla Regione insieme la richiesta di pagamento del contributo, entro 180 giorni dall’approvazione della graduatoria;
– il trasferimento di residenza nell’alloggio preso in affitto debba avvenire entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione, cioè della firma, del contratto e deve riguardare solo le persone che hanno presentato la domanda.
Pertanto, in base a queste due disposizioni, sono considerate ammissibili a contributo quei contratti che hanno una decorrenza successiva alla data della sottoscrizione ma a condizione che la data della decorrenza non sia successiva a quella entro la quale deve essere trasferita la residenza nell’alloggio (90 giorni dalla firma del contratto).
Il pagamento della prima semestralità del contributo si calcola dalla decorrenza del contratto.

25. La mia domanda è in graduatoria fra quelle ammesse ma non finanziate? Avrò la possibilità di ottenere il contributo in un secondo momento?
Risposta: Se una parte dei giovani ammessi a contributo non presentano il contratto di locazione nel termine di 180 giorni o lo presentano senza però rispettare le norme del bando, la quota di contributo loro riferita si renderà disponibile e sarà utilizzata per finanziare altre domande idonee ma inizialmente non ammesse.
Saranno ammesse a contributo, fino alla concorrenza delle risorse che eventualmente si renderanno disponibili e rispettando l’ordine della graduatoria, le domande idonee inizialmente non finanziate. Lo scorrimento avverrà una sola volta.

26. Se nel corso dei 3 anni in cui è percepito il contributo avviene una variazione del reddito complessivo ai fini IRPEF del richiedente o dei richiedenti?
Risposta: I requisiti devono essere rispettati al momento della presentazione della domanda. Una volta ottenuto il contributo questo rimane invariato nei tre anni, indipendentemente dalle variazioni, in positivo o in negativo, del reddito complessivo ai fini IRPEF del richiedente o dei richiedenti.

27. Se nel corso dei 3 anni in cui è percepito il contributo termina la locazione della casa affittata che cosa devo fare nei confronti della Regione?
Risposta: Se il contratto d’affitto viene disdettato o, in ogni caso, si conclude la locazione, se finisce l’occupazione della casa locata o la residenza anagrafica è trasferita altrove occorre comunicarlo alla Regione (Settore politiche abitative) entro 20 giorni dal loro verificarsi. La mancata comunicazione comporta la revoca totale del contributo a partire della prima quota semestrale ottenuta, oltre interessi legali.

28. Abbiamo partecipato al bando come coppia. Se nel corso dei 3 anni in cui è percepito il contributo termina il rapporto di convivenza dobbiamo informare la Regione?
Risposta: Sì. Il bando stabilisce l’obbligo di comunicarlo alla Regione (Settore politiche abitative) entro 20 giorni dal suo verificarsi. Anche in questo caso la mancata comunicazione comporta la revoca totale del contributo a partire della prima quota semestrale ottenuta, oltre interessi legali.
Il contributo è mantenuto solo nel caso in cui l’alloggio continui ad essere locato, risieduto e occupato dal genitore e dal figlio.

29. Se nel corso dei 3 anni in cui ricevo il contributo una persona viene a risiedere o convivere con il beneficiario c’è la revoca del contributo stesso?
Risposta: Il bando stabilisce che l’alloggio deve essere risieduto e occupato solo da colui o coloro che hanno presentato la domanda e ammette solo la possibilità di ampliamento del nucleo familiare per coloro che hanno presentato domanda come “persone singole” o nucleo monoparentale con figli” e che sono intenzionati a coniugarsi, a costituire l’unione civile o una convivenza “more uxorio”.
In tutti gli altri casi e a condizione che l’occupazione/residenza della nuova persona sia comunicata alla Regione (Settore politiche abitative) si conclude la concessione del contributo o, eventualmente, si può incorrere nella revoca dell’ultima quota semestrale anticipata.
La mancata comunicazione invece comporta la revoca totale del contributo a partire della prima quota semestrale ottenuta, oltre interessi legali.

30. Ho partecipato al bando come persona singola o come nucleo monoparentale con figli. Se nel corso dei 3 anni in cui è percepito il contributo intendo sposarmi o costituire un’unione civile o una convivenza “more uxorio” non ho più diritto a ricevere il contributo?
Risposta: Il contributo è mantenuto solo se sono rispettate tutte e tre le condizioni previste all’art. 10.3 del bando.
Anche questa circostanza va comunicata alla Regione (Settore politiche abitative) per evitare la revoca totale del contributo a partire della prima quota semestrale ottenuta, oltre interessi legali.

31. A quanto ammontano gli interessi legali dell’articolo 11 del bando?
Risposta: Gli interessi legali sono fissati periodicamente con Decreto del Ministro dell´Economia e delle Finanze. Ad esempio per l’anno 2017 il tasso è lo 0,1%.

32. Nell’elenco delle “domande idonee ma non ammesse a contributo comprese quelle da sorteggiare” accanto al mio nome c’è scritto”sorteggio”. Cosa si intende?
Risposta: Le risorse a disposizione permettono di finanziare ulteriori 20 domande rispetto alle 661 ammesse a contributo. Il bando prevede che, nel caso di richiedenti a parità di condizioni, si svolga una procedura di sorteggio (art.7.3), già fissato per il 19 settembre prossimo. Tra le “domande idonee ma non ammesse a contributo comprese quelle da sorteggiare” , dalla posizione 662 alla 783, risultano infatti 122 domande di giovani che si trovano a parità di condizioni (ossia singolo richiedente, età compresa fra 18 e 29 anni, senza figli, reddito “zero”). I primi 20 estratti a sorte saranno ammessi a finanziamento; gli altri 102 risulteranno non più a pari condizioni, ma collocati in graduatoria secondo l’ordine di estrazione. In caso di “scorrimento” della graduatoria, le domande saranno finanziate, a partire da questo ordine.