Casa – contributo all’affitto. FAQ per il bando attivo dal 15/12/2014 al 31/1/2015
Data e ora: Pubblicato il: 15 Dicembre 2014 09:15
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- Nel caso in cui il richiedente risieda con lo zio o con fratelli/sorelle, può essere considerato ‘nucleo familiare d’origine?
- Se il richiedente viveva con i propri genitori ma al momento della presentazione della domanda va a vivere con i nonni, l’ISEE a quale nucleo familiare fa riferimento?
- Nel caso di una coppia sposata che vive con i genitori di uno dei due richiedenti, il calcolo dell’ISEE a quale nucleo familiare d’origine deve fare riferimento?
- Tra i documenti che vanno allegati alla domanda, c’è il documento d’identità, l’attestazione ISEE ma non il reddito IRPEF. Basta l’autodichiarazione?
- A quanto ammontano gli interessi legali dell’articolo 11 del bando?
- Se la domanda è inviata col sistema informatico regionale denominato ‘Ap@ci’, nel campo “Amministrazione/Ufficio” si deve inserire “Consiglio Regionale Toscana” oppure “Regione Toscana Giunta”?
- Nel caso di genitori separati, quale è il nucleo familiare di origine?
- Se nel corso dei 3 anni una persona va a risiedere o convivere con il beneficiario del contributo, c’è la revoca del contributo stesso?
- Nel caso in cui il richiedente si sia separato da poco e abbia trasferito la residenza anagrafica dai propri genitori, può presentare la domanda per il contributo?
- Due fratelli/sorelle possono accedere al bando facendo richiesta insieme?
- Il contratto d’affitto per cui si vuole ottenere il contributo può essere stipulato dopo la data di scadenza per la presentazione della domanda o è necessario aspettare l’uscita della graduatoria?
- Se nel corso dei 3 anni in cui è percepito il contributo avviene una variazione del reddito complessivo ai fini IRPEF del richiedente o dei richiedenti?
- Nel caso di una coppia sposata può fare domanda solo uno dei due coniugi come singolo?
- Il temine di scadenza per la presentazione della domanda previsto dal bando è il 31 gennaio 2015. Qual è il reddito IRPEF del giovane o dei giovani da riportare al punto 5.4 del modulo di domanda?
- Quali sono le novità contenute in questo bando rispetto ai bandi precedenti?
- Coloro che sono inseriti nella graduatoria del bando precedente possono presentare domanda per il bando attuale?
- Cosa significa la disposizione dell’art. 9 del bando secondo la quale non è ammissibile a contributo la “locazione di porzione di immobile accatastato come unica unità, di porzione di alloggio e di singoli vani”?
- Può essere sottoscritto un contratto di locazione di un appartamento dove ha la residenza anagrafica o il domicilio una persona diversa dal giovane richiedente?
- Può essere presentata domanda da parte di coloro che hanno già un contratto d’affitto?
- Può essere firmato un contratto d’affitto con patto di futura vendita?
- Il contratto d’affitto può avere una decorrenza successiva alla data della sua sottoscrizione?
- Nel caso in cui il richiedente risieda con lo zio o con fratelli/sorelle, può essere considerato ‘nucleo familiare d’origine?
Risposta: Per nucleo familiare di origine si intende quello composto da genitori, parenti o affini entro il secondo grado. (art. 2 del bando).
Si specifica che sono parenti entro il secondo grado, i genitori, i fratelli e le sorelle, e i nonni. Sono affini entro il secondo grado i suoceri e i cognati. In tutti questi casi è rispettata la condizione prevista dal bando per quanto concerne il nucleo familiare di origine dal quale si intende scindersi. Gli zii invece sono parenti di terzo grado per cui la domanda non è ammissibile. - Se il richiedente viveva con i propri genitori ma al momento della presentazione della domanda va a vivere con i nonni, l’ISEE a quale nucleo familiare fa riferimento?
Risposta: Lo stato di famiglia da indicare in domanda è quello con i nonni. Il requisito della residenza in Toscana per 2 anni presso il nucleo familiare di origine è rispettato anche se vi è stata una variazione dei nuclei familiari di appartenenza. Il richiedente userà il campo “Note ed eventuali altre informazioni” che si trova nell’ultima pagina della domanda per dichiarare i diversi nuclei familiari di origine di cui ha fatto parte negli ultimi 2 anni. Per quanto concerne l’ISEE si suggerisce, data la particolarità della normativa, di rivolgersi direttamente ai soggetti autorizzati alla presentazione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) quali Caf, Comuni, INPS. - Nel caso di una coppia sposata che vive con i genitori di uno dei due richiedenti, il calcolo dell’ISEE a quale nucleo familiare d’origine deve fare riferimento?
Risposta: In questo caso siamo di fronte ad una coppia coniugata residente nel medesimo nucleo familiare; per cui occorre presentare un solo attestato ISEE e cioè quello riferito al nucleo familiare di cui si fa parte al momento della presentazione della domanda. - Tra i documenti che vanno allegati alla domanda, c’è il documento d’identità, l’attestazione ISEE ma non il reddito IRPEF. Basta l’autodichiarazione?
Risposta: Sì. Non è necessario presentare documenti fiscali. E’ sufficiente dichiarare i redditi al punto 5.4, terza pagina, del modulo di domanda. Si presti particolare attenzione a indicare i redditi richiesti secondo le istruzioni contenute nel bando e nel modulo di domanda. - A quanto ammontano gli interessi legali dell’articolo 11 del bando?
Risposta: Gli interessi legali sono fissati periodicamente con Decreto del Ministro dell´Economia e delle Finanze. Ad esempio per l’anno 2014 il tasso è l’uno per cento (1%). - Se la domanda è inviata col sistema informatico regionale denominato ‘Ap@ci’, nel campo “Amministrazione/Ufficio” si deve inserire “Consiglio Regionale Toscana” oppure “Regione Toscana Giunta”?
Risposta: Regione Toscana Giunta. Inoltre occorre che il documento inviato a mezzo “Ap@ci” o PEC non abbia lettere accentate, caratteri speciali tipo apostrofi, simboli tipo &. - Nel caso di genitori separati, quale è il nucleo familiare di origine?
Risposta: Fanno fede i dati contenuti all’anagrafe del Comune. Pertanto il nucleo di origine è quello dove il giovane ha la residenza anagrafica. - Se nel corso dei 3 anni una persona va a risiedere o convivere con il beneficiario del contributo, c’è la revoca del contributo stesso?
Risposta: Sì. Si incorre nella revoca perchè deve risiedere nell’alloggio solo colui o coloro che hanno presentato la domanda. E’ invece regolamentata la possibilità di ampliamento del nucleo familiare per coloro che hanno presentato domanda come “persone singole” o nucleo monoparentale con figli” e che intenderanno coniugarsi o costituire una convivenza “more uxorio”. (Vedi FAQ 15 lettera f) - Nel caso in cui il richiedente si sia separato da poco e abbia trasferito la residenza anagrafica dai propri genitori, può presentare la domanda per il contributo?
Risposta: Sì, ma a condizione che la separazione sia stata omologata dal Tribunale e sia residente nel nucleo familiare di origine da almeno 2 anni. - Due fratelli/sorelle possono accedere al bando facendo richiesta insieme?
Risposta: No, perché non rientrano in nessuna delle possibili composizioni familiari ammesse all’art. 3 del bando. - Il contratto d’affitto per cui si vuole ottenere il contributo può essere stipulato dopo la data di scadenza per la presentazione della domanda o è necessario aspettare l’uscita della graduatoria?
Risposta: Il contratto può essere stipulato a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del bando (1 febbraio 2015) e presentato alla Regione entro 180 giorni dall’uscita della graduatoria. Fino all’uscita della graduatoria, però, non è possibile sapere se si è stati ammessi o meno al contributo. - Se nel corso dei 3 anni in cui è percepito il contributo avviene una variazione del reddito complessivo ai fini IRPEF del richiedente o dei richiedenti?
Risposta: I requisiti devono essere rispettati al momento della presentazione della domanda. Una volta ottenuto il contributo questo rimane invariato nei tre anni, indipendentemente dalle variazioni, in positivo o in negativo, del reddito complessivo ai fini IRPEF del richiedente o dei richiedenti. - Nel caso di una coppia sposata può fare domanda solo uno dei due coniugi come singolo?
Risposta: No. - Il temine di scadenza per la presentazione della domanda previsto dal bando è il 31 gennaio 2015. Qual è il reddito IRPEF del giovane o dei giovani da riportare al punto 5.4 del modulo di domanda?
Risposta: Si deve riportare il reddito complessivo contenuto nella dichiarazione fiscale (esempio: CUD, 730, UNICO, o altro documento fiscale) del 2014 e percepito nel 2013. - Quali sono le novità contenute in questo bando rispetto ai bandi precedenti?
Risposta: Le domande di contributo non potranno più essere consegnate a mano. Le domande potranno essere presentate per raccomandata postale o in via telematica. Per un maggior dettaglio in merito alla modalità e termini per la trasmissione della domanda è opportuno leggere con attenzione l’art. 14 del bando.
Restano confermate le modifiche introdotte nei precedenti bandi:- requisiti soggettivi dei giovani: il periodo minimo di residenza in Toscana presso il nucleo familiare di origine è di 2 anni;
- il limite minimo d’età è confermato a 18 anni;
- per la formazione della graduatoria degli ammessi a contributo è introdotto un titolo di preferenza per quei giovani che si trovano in condizione di disabilità (legge 104/1992);
- giovani coppie; possono presentare la domanda anche quelle coppie in cui uno solo dei due componenti abbia un’età compresa fra 18 e 34 anni, purché l’altro sia maggiorenne. Sempre in caso di giovani coppie questo bando conferma inoltre quanto era già previsto dal precedente: il requisito della residenza in Toscana da 2 anni presso il nucleo familiare d’origine è sufficiente che sia rispettato da uno dei due componenti;
- nel modulo di domanda sono richieste informazioni sul titolo di studio e la condizione lavorativa;
- é stata regolamentata la possibilità di ampliare la composizione del nucleo familiare per quei giovani che si presentano in qualità di “nucleo monoparentale con figli” e “persone singole” (articolo 10.3 del bando); occorre rispettare le seguenti condizioni:
– siano trascorsi almeno 12 (dodici) mesi dalla data di stipula del contratto d’affitto:
– alla data di presentazione della domanda il richiedente non avesse già i presupposti per qualificarsi come “coppia”.Il contributo è mantenuto a condizione che la somma dei redditi del nucleo familiare ampliato non superi il limite massimo di euro 45.000.
Gli interessati debbono dare comunicazione dell’ampliamento del nucleo familiare sulla base di uno schema di dichiarazione messo a disposizione dalla Regione.
- Coloro che sono inseriti nella graduatoria del bando precedente possono presentare domanda per il bando attuale?
Risposta: La graduatoria del bando precedente è scaduta il 17 novembre 2014. Coloro che non hanno stipulato contratto di locazione ed hanno mantenuto i requisiti possono ripresentare domanda. - Cosa significa la disposizione dell’art. 9 del bando secondo la quale non è ammissibile a contributo la “locazione di porzione di immobile accatastato come unica unità, di porzione di alloggio e di singoli vani”?
Risposta: Significa che la locazione deve riguardare un intero appartamento così come iscritto all’Agenzia del Territorio (catasto fabbricati).
In caso di dubbio è opportuno chiedere alla proprietà documentate informazioni. - Può essere sottoscritto un contratto di locazione di un appartamento dove ha la residenza anagrafica o il domicilio una persona diversa dal giovane richiedente?
Risposta: No. - Può essere presentata domanda da parte di coloro che hanno già un contratto d’affitto?
Risposta: No. Chi intende fare domanda non deve avere già la casa in affitto.
La finalità del contributo infatti è quella di favorire l’emancipazione e l’autonomia dalla famiglia di origine. Il richiedente, se già titolare di un contratto d’affitto, in effetti ha già almeno le condizioni per la propria autonomia e pertanto la domanda non è ammissibile. - Può essere firmato un contratto d’affitto con patto di futura vendita?
Risposta: Sì, sono ammessi a contributo i contratti di locazione con patto di futura vendita; in tal caso nel contratto medesimo devono essere indicati separatamente l’importo mensile del canone di affitto e la quota di acconto dovuto sul prezzo della futura vendita. - Il contratto d’affitto può avere una decorrenza successiva alla data della sua sottoscrizione? (Per decorrenza si intende la data, pattuita e fissata nel contratto, a partire dalla quale il giovane ha l’effettiva disponibilità dell’alloggio e può andare ad abitarvi)
Risposta: Sì. Ma a condizione che la data della decorrenza non sia successiva a quella entro la quale deve essere trasferita la residenza nell’alloggio.
Infatti il bando regionale stabilisce che:- la copia del contratto di locazione, registrato, deve essere presentata alla Regione insieme la richiesta di pagamento del contributo, entro 180 giorni dall’approvazione della graduatoria;
- che il trasferimento di residenza nell’alloggio preso in affitto debba avvenire entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione, cioè della firma, del contratto e deve riguardare solo le persone che hanno presentato la domanda.
Pertanto, in base a queste due disposizioni, sono considerate ammissibili a contributo quei contratti che hanno una decorrenza successiva alla data della sottoscrizione ma a condizione che la data della decorrenza non sia successiva a quella entro la quale deve essere trasferita la residenza nell’alloggio (90 giorni dalla firma del contratto).
Il pagamento della prima semestralità del contributo si calcola dalla decorrenza del contratto.