Venti modi diversi per dire «Io lavoro per te»: l’approfondimento di Panorama
Data e ora: Pubblicato il: 2 Dicembre 2011 10:44
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In Italia, secondo alcuni esperti, sarebbero addirittura una cinquantina i contratti che regolano i rapporti fra dipendente e azienda. In realtà i più usati sono solo 20. Qui di seguito un articolo di Panorama in cui viene fatto un excursus sulle diverse tipologie di contratti lavorativi in Italia.
di Marco Cobianchi pubblicato su “Panorama” il 1/12/2011 (scarica l’articolo in pdf)
Che siano troppi non c’è dubbio. Su quanti siano, però, i contratti di lavoro esistenti in Italia, beh, questo è un dibattito aperto. Secondo i maggiori studiosi italiani della materia, le modalità attraverso le quali una persona può essere assunta da un’azienda (qualsiasi cosa voglia concretamente dire assunta) oscillano tra 46 e 50, mentre per Maurizio Landini della Fiom sono 43. In ogni caso tutti sono d’accordo sulla necessità di ridurle drasticamente. O ad un solo contratto per tutti, come propone Pietro Ichino (intervista da pagina 32), o a tre-quattro, come propone la Cgil. In ogni caso, anche se fossero 50, in concreto sono solo una ventina i contratti che regolano la stragrande maggioranza dei rapporti di lavoro firmati in Italia, compreso il contratto per eccellenza, quello a tempo indeterminato full time.
La maggior parte di questi contratti sono chiamati «atipici» dalla giurisprudenza lavoristica, soprattutto per la riduzione dei diritti previdenziali rispetto a un impiego a tempo indeterminato e perché hanno, in genere, una durata massima. Inoltre molti contratti dello stesso tipo possono essere applicati con modalità diverse a seconda che il datore del lavoro sia un’azienda privata oppure la pubblica amministrazione.
Ecco come funzionano:
Contratto a termine: è un contratto di lavoro subordinato al quale, per motivi tecnici, produttivi od organizzativi, viene posta una scadenza temporale.
Lavoro intermittente: il datore di lavoro ha il diritto a chiamare, in base alle sue esigenze, il lavoratore che può avere sottoscritto o meno l’obbligo di risposta.
Job sharing: due lavoratori assumono l’impegno di dividersi lo stesso posto di lavoro. Può essere anche a tempo indeterminato.
Contratto di inserimento: vale per i giovani tra i 18 e i 32 anni e per quelli oltre i 50 anni: permette al datore di lavoro sgravi contributivi.
Contratto di somministrazione: l’impresa somministratrice, regolarmente autorizzata, fornisce alle imprese clienti dei lavoratori, da lei stessa assunti a tempo determinato o indeterminato.
Collaborazione coordinata e continuativa (Cococo): è applicabile solo ai liberi professionisti iscritti a un ordine. La pubblica amministrazione può invece impiegare ancora cococo non professionisti.
Lavoro a progetto (cocopro): ha sostituito i cococo: un lavoratore viene assunto a termine ufficialmente per realizzare un progetto aziendale.
Lavoro occasionale: è un contratto da cocopro che ha una durata non superiore a 30 giorni in un anno, con uno stesso committente e che sia compensato con non più di 5 mila euro.
Lavoro accessorio: sono lavori prestati da persone a rischio di esclusione sociale, come i disoccupati da oltre1 anno, le casalinghe, gli studenti, i disabili e i soggetti in comunità di recupero.
Apprendistato l: si rivolge ai ragazzi con più di 15 anni, prevede istruzioneformazione ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. Dura al massimo 3 anni.
Apprendistato 2 : prevede un tutor aziendale e 120 ore di formazione interna o esterna all’azienda; si applica in tutti i settori ed è rivolto a giovani tra i 18 e i 29 anni e può durare fino a 6 anni.
Apprendistato 3: serve per ottenere un diploma di istruzione secondaria o universitario. La disciplina del contratto e la sua durata sono di competenza delle regioni.
Part time: regola l’orario di lavoro di un contratto che può essere a tempo indeterminato o indeterminato.
Contratto di formazione lavoro: è un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con il quale possono essere assunti giovani. Dal 2004 può essere utilizzato solo dalla Pa.
Contratto di associazione in partecipazione: l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa ovvero di uno o più affari, richiedendo come corrispettivo un determinato apporto di lavoro.
Socio lavoratore in cooperativa: regola, dal 2001, le prestazioni dei soci di cooperative che hanno come scopo mutualistico la prestazione delle attività lavorative da parte degli stessi soci.
Impresa familiare: il familiare che presti la propria attività di lavoro in modo continuativo nell’impresa familiare di diritto al mantenimento secondo le condizioni patrimoniali della famiglia, alla partecipazione agli utili e ai beni acquistati con essi.
Lavori socialmente utili: è una forma di lavoro tesa al sostegno del reddito di lavoratori al termine della cassa integrazione o della mobilità, oppure di, chi è disoccupato da oltre 2 anni.
Tirocinio: l’utilizzo di lavoratori mediante tirocinio non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro, ma le attività svolte nel corso del tirocinio possono avere valore di credito formativo.
Piani di inserimento professionale (Pip): serve per promuovere l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso un’esperienza che alterni momenti formativi e di lavoro, realizzata presso aziende.