Il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani

Per offrire ai giovani la possibilità di prepararsi al mondo del lavoro con un’adeguata formazione, la Regione Toscana cofinanzia tirocini e stage presso le imprese, con borse di studio (a titolo di rimborso spese) di almeno 400 euro mensili. Di questi 200 sono a carico della Regione Toscana.

La Regione, con una delibera approvata in giunta lunedì 3 ottobre 2011 (la n°835 del 03/10/2011), ha istituito nuove tipologie di tirocinio rendendo più estensiva la norma e depotenziando, di fatto, gli effetti della legge nazionale (legge n. 148 del 14 settembre 2011) che aveva fortemente limitato la possibilità di accedere a questo strumento. 

La delibera, integrando la carta dei tirocini e degli stage di qualità entrata in vigore a giugno, introduce due nuove tipologie, i tirocini di inserimento e reinserimento, che in Toscana non esistevano e che consentono l’accesso anche al di fuori dei vincoli posti dalla suddetta legge. In particolare, si introducono: tirocini formativi e di orientamento, destinati ai neo- diplomati, neo-laureati e a coloro che hanno conseguito una qualifica professionale entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica; tirocini di inserimento, destinati ai soggetti inoccupati; tirocini di reinserimento, destinati ai soggetti disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità; tirocini di inserimento o reinserimento destinati ai disabili, in base alla legge 68/99; tirocini di inserimento o reinserimento destinati a soggetti svantaggiati (malati psichici, tossicodipendenti, alcolisti, detenuti).

 

Istruzioni per l’uso

  1. Il giovane individua l’azienda (o, viceversa, l’azienda seleziona il giovane) presso la quale effettuare il tirocinio e concorda con questa il progetto formativo.
  2. L’azienda, in accordo con il giovane tirocinante, predispone la documentazione per il tirocinio e firma la convenzione con il soggetto promotore*.
  3. Il soggetto promotore comunica l’attivazione del tirocinio ad uno dei Centri dell’impiego della Toscana, allegando convenzione e progetto formativo concordato e firmato dal giovane ed effettua le comunicazioni previste dalla legge.
  4. I Centri per l’Impiego raccolgono le domande e fanno le istruttorie di ammissibilità per la concessione del rimborso, valutando anche il progetto formativo.
  5. La Regione riceve dalle Province e dal Circondario Empolese-Valdelsa i tirocini ammissibili e invia al soggetto ospitante (azienda) e al giovane una lettera a firma del Presidente con la quale conferma il suo impegno a rimborsare al tirocinante, tramite l’azienda, 200 euro al mese.
  6. A conclusione del periodo di tirocinio, la Regione rimborsa il soggetto ospitante (datore di lavoro) per la sua parte (200 euro al mese).
    * (Centri per l’Impiego, Enti Bilaterali, associazioni sindacali/datoriali, soggetti privati senza scopo di lucro, Università)

Incentivi all’assunzione
Se l’azienda, alla fine del tirocinio, decide di assumere il giovane con un contratto a tempo indeterminato, la Regione mette a disposizione incentivi pari a 8 mila euro, che saranno elevati a 10 mila euro in caso di tirocinanti appartenenti alle categorie previste dalla legge sul diritto al lavoro dei disabili.

Durata
Il tirocinio ha una durata da un minimo di 1 mese fino a 6 mesi (proroghe comprese), fatto salvo un periodo formativo fino a 12 mesi per i profili più elevati.
Per i soggetti disabili  e i soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzioneil tirocinio può essere esteso fino ad un massimo di 24 mesi.

Tipologie di tirocinio
a) Tirocini formativi e di orientamento, destinati ai neo- diplomati, neo-laureati e a coloro che hanno conseguito una qualifica professionale entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica;

b) Tirocini di inserimento, destinati ai soggetti inoccupati;

c) Tirocini di reinserimento, destinati ai soggetti disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità;

d) Tirocini di inserimento o reinserimento destinati ai disabili, di cui alla legge 68/99;

e) Tirocini di inserimento o reinserimento, destinati ai soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione;

Modalità di applicazione
1) Il tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo;
2) I tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale dell’azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione aziendale;
3) I tirocinanti non possono essere utilizzati per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
4) L’impresa ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante;
5) L’impresa ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla L. 68/99, non avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative nei 24 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio e/o non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio;
6) Il numero di tirocini attivati annualmente deve essere proporzionato alle dimensioni dell’azienda ospitante:
– per le aziende senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l’attivazione di un tirocinio, salvo che per le aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale indicate nell’articolo 8 e nell’allegato A del regolamento 55/R 2009, attuativo della legge regionale 53 /2008, per le quali è consentito un tirocinante;
– per le aziende fino a sei dipendenti a tempo indeterminato è consentito un tirocinante;
– tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato sono ammessi due tirocinanti;
– per le aziende dai venti dipendenti e oltre un massimo di tirocini non superiore al dieci per cento del personale dipendente a tempo indeterminato.

Ai fini del computo del numero dei tirocinanti i soci lavoratori sono considerati dipendenti a tempo indeterminato.

I tirocini attivati con soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 68/99 non rientrano nel computo del numero dei tirocini attivabili.

7) Il tirocinante può svolgere il tirocinio, di cui alle tipologie indicate alle lettere a), b) e c) della Carta dei Tirocini una sola volta per ciascun profilo professionale. Il soggetto ospitante può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatti salvi i limiti numerici indicati al punto 6;


 Consulta e scarica i seguenti pdf:

Documentazione:

Ammissibilità al rimborso ai soggetti ospitanti – anno 2011

Archivio circolari

FAQ Tirocini e stage retribuiti

Spazio aziende

Spot radio

Il bando sul sito della Regione Toscana

Link utili


allegato B – Schema di convenzione

allegato C – Schema di progetto formativo