Il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani

D: Nel caso di programmi di intervento con un numero di assegni superiori al massimo ammissibile secondo la tabella dell’articolo 14 dell’avviso, tali assegni in eccedenza vengono ammessi a valutazione?
R: articolo 14: “Nel caso in cui le proposte contengano progetti specifici per un numero di assegni eccedente il quantitativo ammesso, saranno ritenuti ammissibili a valutazione, secondo l’ordine di presentazione nella proposta, i soli progetti specifici per i quali la somma cumulata degli assegni non superi il quantitativo ammesso”.

D: L’ambito disciplinare del mio progetto………….rientra fra gli ambiti previsti dal bando (articolo 15)?
R: Eccezion fatta per l’ambito “Social innovation”, gli elenchi di possibili applicazioni proposti per gli ambiti disciplinari elencati all’articolo 15, hanno finalità esclusivamente  esemplificativa e non debbono essere intesi in senso restrittivo. Saranno considerati ammissibili anche i progetti di ricerca riconducibili a tali aree disciplinari ma attinenti altre applicazioni specifiche. Viceversa, nel caso della Social Innovation, le proposte di ricerca dovranno essere circoscritte alle sole tematiche elencate nel bando.
Resta inteso che spetta al nucleo di valutazione appositamente costituito decidere se la tematica indicata per il progetto specifico sia coerente con il corrispondente ambito disciplinare indicato nel bando

D: Avendo 35 anni compiuti alla data di pubblicazione del bando sul BURT posso ancora partecipare al bando stesso.
R: avendo 35 anni compiuti alla data di pubblicazione sul BURT dell’avviso di Regione Toscana, è possibile partecipare ai bandi che le Università pubblicheranno nel corso dell’anno. Viceversa non sarebbe stato possibile avendo già compiuto il 36° anno di età.

D: Sono previste limitazioni nella scelta dell’ente terzo quale cofinanziatore dell’assegno?
R: Non ci sono vincoli per la scelta dell’ente terzo che cofinanzierà i progetti specifici.

D: L’azienda cofinanziante deve necessariamente avere sede in Toscana?
R: Le imprese cofinanziatrici possono avere sede in Toscana, in Italia e anche fuori Italia.

D: La titolarità di assegni di ricerca è compatibile con le prestazioni occasionali o contratti di collaborazione?
R: L’assegno di ricerca non è compatibile con altri rapporti di lavoro comprese le collaborazioni coordinate e continuative o a progetto. Al più è possibile svolgere prestazioni occasionali così come definite dall’articolo 2222 del Codice Civile e disciplinate dall’art. 61 del D. Lgs. 276/2003 e dall’art. 4 della legge n. 30/2003.

D: E’ prevista la possibilità di collaborare con Università/istituti esteri extra UE?
R: I soggetti partecipanti possono avere sede anche al di fuori dell’Unione europea.

D: Un soggetto può partecipare ad un progetto di ricerca specifico senza contribuire al cofinanziamento?
R: Sì, purché si specifichi il ruolo svolto nell’ambito del progetto.

D: L’adesione di un’Università, Ente o Centro di ricerca come soggetto partecipante preclude la possibilità alla stessa Università, Ente o Centro di ricerca di essere soggetto proponente in altri progetti?
R: No, un soggetto proponente può anche partecipare a progetti di altre istituzioni di ricerca.

D: E’ necessaria una rete appositamente costituita o è possibile utilizzarne una già esistente?
R: In linea di massima è possibile utilizzarne una già esistente purché, ai fini della presentazione del progetto, i soggetti stipulino un atto convenzionale ad hoc che regoli i reciproci impegni.

D: Gli anni di ricerca possono essere documentati anche con lettere di referenza da parte di docenti o solo con dottorato e/o borse di studio/assegni di ricerca?
R: No, le lettere di referenza non costituiscono titolo sufficiente a documentare l’attività di ricerca. L’attività di ricerca in linea di massima è documentabile oltre che con dottorati, borse di studio o assegni, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, contratti a tempo determinato, ecc. dove sia evidente nell’oggetto della prestazione lo svolgimento dell’attività di ricerca presso Università e centri di ricerca pubblici e privati.

D: Il soggetto proponente può coprire il 50% del costo dell’assegno con più fonti di finanziamento?
R: Gli assegni di ricerca sono finanziati con le risorse del budget del progetto specifico che può essere variamente costituito:
1- solo risorse del soggetto proponente derivanti da fondi liberi del proprio bilancio
oppure:
2- con risorse del soggetto proponente derivanti da fondi di soggetti privati erogati nell’ultimo anno per attività affini al progetto di ricerca specifico
3- con risorse che soggetti privati destinano al progetto specifico.
Tali risorse devono coprire il 50% del budget complessivo del progetto specifico.
La Regione Toscana rimborserà al soggetto proponente il 50% di ogni assegno pagato dietro presentazione del relativo giustificativo quietanzato.

D: L’impresa che vuole cofinanziare l’assegno deve necessariamente coprire l’intero 50% del valore dell’assegno oppure può contribuire per una quota minore?
R: Le imprese possono concorrere al finanziamento del progetto come vogliono: destineranno al progetto le risorse che desiderano. Queste rappresenteranno una percentuale che sarà oggetto di valutazione.
La Regione Toscana rimborserà al soggetto proponente il 50% di ogni assegno pagato dietro presentazione del relativo giustificativo quietanzato.

D: Un soggetto che partecipa alla rete senza contribuire con risorse finanziarie deve comunque sottoscrivere la Dichiarazione d’intenti di cui all’allegato C ? Deve firmare la convenzione prevista fra il soggetto proponente e i soggetti della rete?
R: Si, il soggetto che partecipa alla rete, anche se non contribuisce con risorse finanziarie al progetto, deve sottoscrivere la Dichiarazione di intenti di cui all’allegato C.
Si, il soggetto deve sottoscrivere la Convenzione nella quale i partecipanti alla rete stabiliscono i reciproci impegni per la realizzazione del progetto specifico.

D: Alla scheda descrittiva dei soggetti partecipanti dell’Allegato C (pag. 5 di 7) quando si parla di “Capacità di ricerca (per i soli soggetti privati)” relativamente ai punti a. e b. , a quale periodo ci si riferisce?
R: Ci si deve riferire all’anno 2011.